Trattamento minimo

Il trattamento minimo

La pensione minima, cioe’ il trattamento minimo, viene riconosciuto al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale“. Per il 2004, il minimo è fissato a 412,18 euro mensili.

In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito.

  • Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l’integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2004, 5.358,34 euro. L’integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 10.716,68 euro.

 

  • Se il soggetto è coniugato, l’integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2004, il limite di 21.433,36 euro. L’ integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 26.791,70 euro . In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all’Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.

 

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