L’apprendistato
Il nuovo contratto di apprendistato ha lo scopo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa ma per il mercato del lavoro.
Sono previste tre tipologie di contratti:
- contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.
Il contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione è la forma più elementare di contratto di apprendistato diretta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni.
Il contratto ha una durata fino a 3 anni, può riguardare qualsiasi settore dell’attività lavorativa e consente l’acquisizione di crediti formativi. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art.2118 c.c. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all’azienda. Il numero di apprendisti che ogni datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate può assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che potranno conseguire la qualificazione, attraverso formazione professionale ed acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo tipo di contratto può riguardare anche i giovani diciassettenni in possesso di qualifica professionale.
Può essere stipulato per qualsiasi settore dell’attività con una durata minima di due anni e massima di sei. Si possono sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli con quelli dell’apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione è una tipologia del tutto nuova. Può essere attivata in tutti i settori e nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione. Può riguardare anche i giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale.
Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato saranno riconosciuti gli attuali benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, secondo le modalità definiti con decreto del Ministero del Lavoro.
Dip. Politiche del Lavoro – Casartigiani Campania