L’albo dei cattivi pagatori

L’albo dei cattivi pagatori

Chi ritarda i pagamenti delle rate dei prestiti o non le paga affatto viene inserito nell’albo dei cattivi pagatori. L’albo è gestito dalle “centrali rischi” e viene utilizzato dalle banche e dalle società di finanziamento per verificare l’affidabilità del cliente che richiede il prestito. Il Garante della privacy, con la delibera n. 8/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, ha stabilito che il nominativo di chi ha pagato con ritardo non più di due rate viene cancellato dall’albo dopo un anno dalla regolarizzazione del pagamento delle rate, due anni se si tratta di più di due rate. Inoltre, tutti coloro chiedono un prestito devono ricevere preventivamente una informativa che li avverte del rischio di pagare rate in ritardo.

L’Unione Nazionale dei Consumatori ricorda che esistono tre tipi di centrali di rischio:

  • La centrale rischi pubblica per i finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro, gestita dalla Banca d’Italia, prevista dal decreto legislativo n. 385/1993 e disciplinata da una delibera del Comitato per il credito e il risparmio (CICR) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994.
  • La centrale rischi per i finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro, che su richiesta dell’ABI è stata autorizzata da una delibera del CICR del 3 maggio 1999, è gestita dalla Società interbancaria per l’automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, che ne ha disciplinato il funzionamento con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000.
  • Varie centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, cui si appoggiano generalmente le società finanziarie, ma che non erano regolate da alcuna norma.

 

Va aggiunto, conclude l’Unione Nazionale dei Consumatori, che anche per le centrali rischi private vale la regola stabilita dalla legge sulla privacy in base alla quale l’interessato può chiedere alle stesse di conoscere i dati inseriti che lo riguardano, anche se espressi in forma di punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità. In caso di inosservanza di queste disposizioni si può fare ricorso al Garante della privacy.

Menu