La polizza casalinghe
Da marzo 2001 è scattata la nuova legge sugli infortuni domestici che prevede una polizza di assicurazione per le casalinghe. Ecco i principali contenuti di una norma che punta a porre un riparo contro i circa 3 milioni di infortuni domestici (con oltre 300.000 ricoveri e 8.400 morti).
Prestazioni
In caso di inabilità superiore al 33% la casalinga può chiedere una rendita vitalizia, non reversibile, che sarà comunque legata al grado di inabilità.
Per il calcolo della liquidazione della rendita ci si baserà sulla retribuzione annua minima del settore industriale.
Per una percentuale del 33% la rendita ammonta a 168,36 euro. Per un’invalidità del 70% la rendita mensile è di 644,02 euro, mentre raggiunge €919,81 in caso di inabilità del 100%.
La prestazione comunque non è automatica, sarà erogata solo a coloro che hanno sottoscritto la polizza.
Invalidità coperte
L’assicurazione garantisce una prestazione solo in caso di inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%.
Naturalmente l’infortunio o la malattia devono derivare da un incidente avvenuto nell’ambito domestico. A tal fine l’Inail è intervenuta a chiarire quali categorie di infortuni rientrano fra quelli tutelati. In particolare l’istituto ha ammesso che l’assicurato essendo “normalmente” esposto al rischio derivante dalla presenza di animali nell’ambito in cui vive ed opera, è tutelato per incidenti avvenuti nell’allevare tali animali. Pure risarcibile l’infortunio derivante da attività di cura dell’ambiente domestico, purchè si tratti di lavori di piccola manutenzione. Compiti generalmente svolti da categorie professionali, come riparare un tetto o l’impianto elettrico. Anche le attività finalizzate alla cura di persone estranee al nucleo familiare sono tutelate. Il concetto di “cura delle persone”, integrato con il valore sociale dell’ospitalità così come inteso nel nostro sistema sociale, è infatti attività “normalmente” svolta nell’ambito domestico. Pertanto preparare un pasto da offrire ad un ospite rientra nel concetto di ospitalità. Infine si ammette la tutela di incidenti avvenuti nell’ambito delle pertinenze degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione. A tal fine l’Inail ricorre all’art. 817 del codice civile che sancisce “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Consegue che l’infortunio, per essere tutelato, deve verificarsi in luogo qualificabile come pertinenza. Anche se non contiguo a quello adibito ad abitazione.
Sono esclusi gli infortuni mortali, quelli non causati dal lavoro domestico e quelli derivanti da calamità naturali come il crollo degli immobili.
Per raggiungere la percentuale del 33% di inabilità risarcibile, si possono cumulare diverse invalidità.
La polizza
L’iscrizione al fondo speciale casalinghe presso l’Inail prevede la sottoscrizione di una polizza obbligatoria. Basta un versamento di 12,91 euro all’anno, non frazionabili. Quindi in caso di iscrizione per un periodo inferiore all’anno il premio da pagare sarà lo stesso.
L’iscrizione deve essere fatta nel momento in cui maturano i requisiti previsti.
I versamenti annuali del premio devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno. I soggetti tenuti al pagamento possono utilizzare, per effettuare lo stesso, gli appositi bollettini presso le Poste e le banche.
La polizza non dovrà essere sottoscritta da chi, pur svolgendo lavori domestici, effettua una attività che comporta l’assicurazione in altre forme obbligatorie di previdenza.
Soggetti assicurati
Tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono in casa “attività in via esclusiva” nei confronti di persone del proprio nucleo familiare, devono assicurarsi presso l’Inail.
L’attività domestica deve essere svolta “in via non occasionale” e “finalizzata alla cura delle persone che compongono il proprio nucleo familiare”. Sono quindi comprese le coppie di fatto e le unioni omosessuali. Il nucleo familiare “può essere costituito anche da una sola persona”.
L’Inail stesso individuerà i soggetti obbligati sulla base dei dati forniti dai servizi dell’anagrafe dei comuni e dall’amministrazione finanziaria.
Non tutti gli assicurati sono tenuti al versamento del premio relativo. Sono esonerate da tale pagamento le casalinghe che non superano i 4.648,11 di euro quale reddito lordo nell’anno e il cui nucleo familiare non raggiunge i 9.296,22 euro l’anno di reddito complessivo lordo.
In tal caso sarà lo Stato obbligato ad effettuare i relativi pagamenti dei premi.
EASA-Casartigiani Campania