La pensione degli invalidi civili

La pensione degli invalidi civili

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che sono privi di reddito o hanno reddito di modesto importo.

La pensione di invalidità viene concessa con riferimento al grado di incapacità all’attività lavorativa ed assume denominazioni diverse a seconda del fondo o gestione e del livello di invalidità (la vecchia pensione di invalidità, l’assegno di invalidita’, la pensione di inabilita’ e l’assegno di accompagnamento).

Il pagamento delle pensioni e delle indennità viene effettuato dall’Inps in rate mensili.

Le regioni sono competenti all’accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell’invalidità. A tale scopo si avvalgono di Commissioni mediche presso le aziende sanitarie locali. La Commissione medica superiore presso il Ministero del Tesoro ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti sanitari.

L’accertamento dei redditi viene effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno dal Ministero del Tesoro che verifica la sussistenza dei requisiti con controlli incrociati fra il Ministero delle Finanze e il Casellario dei pensionati. I redditi considerati sono soltanto quelli del richiedente e non quelli dei familiari.

EASA-Casartigiani Campania

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