Il licenziamento

Il licenziamento 

 Il licenziamento costituisce una modalità di cessazione del rapporto di lavoro, decisa dal datore di lavoro. Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e del fatto che si riferisca ad uno o più lavoratori. A ciascuno poi si applicano differenti regole

Licenziamento senza preavviso

La parte che decide di recedere dal contratto di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso affinché la risoluzione del rapporto di lavoro non rechi pregiudizio ad entrambe le parti. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzia il lavoratore senza dare il preavviso si possono verificare diverse situazioni che dipendono dall’accettazione o meno del licenziamento da parte del lavoratore stesso. Al lavoratore che accetta spetta l’indennità di mancato preavviso. Lo stesso accade nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rifiuta il preavviso da parte del lavoratore dimissionario.

Licenziamento per giustificato motivo

La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore (art. 1 L. n. 604/1966). La legge del 1966 prevede all’art. 3 due ipotesi di giustificato motivo:

Giustificato motivo soggettivo è costituito dal “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali” da parte del lavoratore. Ipotesi però non così gravi da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso. Si configura come un inadempimento meno grave di quello che determina il licenziamento per giusta causa. Giustificato motivo oggettivo riguarda i casi di licenziamento determinato da ” ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore.

Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo vi sono: cessazione dell’attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; inoltre la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, la carcerazione del lavoratore.

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