Il lavoro domestico
Le nostre famiglie sempre più spesso si avvalgono del prezioso aiuto dei collaboratori domestici, per lo più donne sia italiane sia straniere che collaborano nei vari lavori di casa rispondendo alle mutevoli esigenze delle famiglie italiane. Vediamo nel dettaglio le regole alla base di questo rapporto di lavoro.
L’assicurazione Inail
Gli incidenti che capitano nello svolgimento delle faccende domestiche sono frequentissimi. La colf ha diritto alle indennità relative all’assicurazione per malattie professionali ed infortuni. Infatti una quota dei contributi versati all’Inps riguarda anche l’assicurazione Inail.
In caso di infortunio sul lavoro, alla colf spettano le seguenti prestazioni:
- un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
- una rendita per l’inabilità permanente, quando l’attitudine al lavoro viene ridotta in via permanente in misura superiore al 10 per cento;
- una rendita ai superstiti ed un assegno in un’unica rata, in caso di morte.
L’importo di tutte queste indennità è rapportato alla classe di contribuzione oraria sulla quale sono versati i contributi Inps. Alla lavoratrice infortunata spettano inoltre le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, nonche’ la fornitura delle eventuali protesi.
Nel caso in cui la prognosi dell’infortunio e’ stabilita per meno di quattro giorni e, quindi non e’ prevista alcuna prestazione a carico dell’Inail, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere alla colf la retribuzione pattuita, compresa l’eventuale indennità di vitto e alloggio.
L’assicurazione obbligatoria Inps
E’ obbligatorio assicurare le colf presso l’Inps, per poter garantire loro la pensione, l’indennità di maternità, gli assegni familiari, le rendite da malattie professionali e infortunio.
Per mettersi in regola si dovrà denunciare l’assunzione sul modello LD 09, recandosi alla Sede Inps della propria zona oppure compilandola on line sul sito dell’Inps. L’Istituto poi inviera’ al domicilio del datore di lavoro i bollettini di conto corrente da utilizzare per il versamento dei contributi. Le scadenze di pagamento sono trimestrali e sono fissate rispettivamente per ciascuno dei quattro trimestri solari al giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento si fa, invece, entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. Il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione di multe da parte dell’Inps.
L’obbligo assicurativo sussiste anche se la colf e’ già assicurata presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività. I versamenti, poi, vanno fatti anche se la colf e’ già pensionata o e’ di nazionalità estera.
L’importo dei contributi da versare e’ rapportato alla retribuzione corrisposta alla lavoratrice e, ovviamente, al numero delle ore di lavoro prestate. Apparentemente l’operazione è assai semplice, salvo qualche piccola avvertenza da seguire. Ecco di che cosa occorre tener conto:
- nel determinare lo stipendio orario della colf si deve sempre aggiungere la quota relativa alla tredicesima;
- per ricavarla basta dividere per 12 la paga oraria;
- per individuare la retribuzione su cui versare i contributi, se la colf usufruisce di vitto e alloggio, vanno aggiunti allo stipendio anche i valori convenzionali di questi benefici;
- per conteggiare il numero delle ore di lavoro prestate dalla colf nel trimestre si parte dalla domenica iniziale fino all’ultimo sabato del trimestre.
I contributi sono dovuti nella stessa misura per tutti i lavoratori domestici (comunitari ed extracomunitari).
I contributi si versano ogni trimestre :
- dal 1° al 10 aprile si effettua il versamento per il 1° trimestre;
- dal 1° al 10 luglio si effettua il versamento per il 2° trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre si effettua il versamento per il 3° trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio si effettua il versamento per il 4° trimestre;
Se si ricorre all’aiuto della “colf” per piu’ di 24 ore alla settimana c’e’ un “sostanzioso” sconto sui contributi da pagare. A partire dal 1993, infatti, e’ stata istituita una quarta fascia di versamento per chi ricorre all’aiuto di una lavoratrice domestica per piu’ di 24 ore alla settimana: in questi casi non si deve tenere conto del compenso orario pattuito con la lavoratrice e il contributo orario dovuto dal primo gennaio 2003 è di euro 0,88 (di cui 0,19 a carico del lavoratore) con quote assegni familiari e di euro 0,78 (di cui 0,19 a carico del lavoratore) senza quota assegni familiari.
In favore del lavoratore l’Inps registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purche’ in ciascuna settimana siano effettuate almeno 24 ore di lavoro. Per la copertura pensionistica, la colf deve lavorare almeno 24 ore alla settimana. Se l’orario effettivamente prestato è inferiore, la maturazione della pensione si allontana in proporzione.
L’assunzione della colf
Al momento dell’assunzione la colf deve esibire al datore di lavoro il proprio libretto di lavoro e la tessera sanitaria aggiornata, nonché il proprio stato di famiglia. Dovrà, inoltre, esibire il codice fiscale, il proprio documento di identità e l’eventuale numero di iscrizione all’Inps, nel caso in cui sia già stata assicurata. Se la colf alloggia presso la famiglia presso cui lavora, il datore di lavoro deve notificare il fatto all’Anagrafe comunale entro 20 giorni. Infine se la lavoratrice è straniera, il datore di lavoro dovrà effettuare qualche adempimento in piu’. I documenti indispensabili sono: il permesso di soggiorno per le colf extracomunitarie e la Carta di soggiorno CEE per quelle di nazionalità comunitaria.
Una volta concordato verbalmente le condizioni di lavoro, e’ consigliabile mettere per iscritto il tutto. Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro individuale. Il documento, che e’ previsto dal Contratto nazionale di categoria e che non deve essere in contrasto con le disposizioni di legge, dovrà contenere :
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l’eventuale data di cessazione se e’ un contratto a termine;
- la categoria in cui viene assunta la lavoratrice e la sua anzianità di servizio;
- la durata del periodo di prova; l’orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
- il giorno del riposo settimanale se la colf presta servizio ad orario intero;
- le condizioni del vitto e dell’alloggio.
Chi sono i lavoratori domestici
Le categorie dei lavoratori domestici includono non solo le tradizionali “colf”, ma tutti quei lavoratori che “prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare”. Pertanto anche cuochi, autisti, dame di compagnia, bambinaie e badanti sono considerati lavoratori domestici secondo la definizione legale.
Il contratto nazionale di lavoro vigente prevede quattro distinte categorie per l’inquadramento di questi lavoratori, a seconda del livello di istruzione e del grado di professionalità richiesto:
- 1° categoria super- domestici dotati, oltre che di un diploma o di un attestato con valore legale, di una professionalità ben specifica; 1° categoria- dame di compagnia, capi cuoco, chef, infermieri diplomati, assistenti geriatrici e tutti quegli altri lavoratori che adempiono a mansioni di specifica ed elevata competenza professionale;
- 2° categoria– balie e bambinaie, autisti, guardarobiere, cameriere e prestatori di lavoro generico che abbiano maturato il servizio necessario per transitare dalla terza alla seconda categoria (18 mesi di anzianità presso la stessa famiglia);
- 3° categoria- colf che svolgono lavori prettamente manuali o di fatica e che non hanno ancora maturato l’anzianita’ necessaria per il passaggio alla seconda categoria.
Generalmente le colf possono instaurare con il proprio datore di lavoro tre tipi di contratto a seconda dell’impegno richiesto:
- Colf a servizio intero – La lavoratrice domestica abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio.
- Colf a mezzo servizio – Le lavoratrici che prestano presso la stessa famiglia servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, se il servizio non e’ uniforme in tutti i giorni della settimana.
- Colf ad ore – Le colf che prestano la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Dip. Politiche del Lavoro – Casartigiani Campania