Il bollo per i veicoli

Il bollo per i veicoli

Con la Finanziaria 2003 è entrato il vigore il decreto legge omnibus su fisco e sanità approvato il 4 agosto 2002 dal Senato, che sospende per 3 anni il pagamento del bollo auto, per chi acquista una vettura nuova di potenza inferiore agli 85 kw. Altra condizione per l’esenzione del pagamento è che l’acquirente consegni al venditore un autoveicolo non conforme alle attuali normative europee sull’inquinamento, intestato allo stesso proprietario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi al momento dell’acquisto.

Ecoincentivi e agevolazioni fiscali

Il decreto legge n. 138/2002 dell’8 luglio 2002 ha approvato alcune agevolazioni fiscali per privati e imprese che acquistino autoveicoli nuovi e usati, in regola con le norme anti inquinamento. Lo scopo del provvedimento è quello di incentivare lo svecchiamento del parco auto non provvisto di dispositivi anti inquinamento. I veicoli non devono avere una potenza maggiore agli 85 KW.

Le agevolazioni fiscali prevedono sconti di due tipi. Il primo prevede l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione, da versare al momento della trascrizione al pubblico registro automobilistico del titolo di proprietà. Il secondo riguarda, per i soli acquisti di veicoli nuovi, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive.

Per periodo fisso di pagamento s’intende il pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione. Nel caso di autoveicoli superiori a 35 KW, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi; per gli autoveicoli di potenza fino a 35 KW, per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o di luglio immediatamente successiva ai 6 mesi. Una volta stabilita la scadenza di pagamento del primo bollo, la tassa automobilistica non è dovuta, anche per le due successive annualità che decorrono dal mese di scadenza del pagamento.

Il sistema degli ecoincentivi si applica agli atti di acquisto di auto effettuati dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 13 gennaio 2003 in poi.

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