Fondi Pensione Complementare o Integrativa
La finalità del “Fondo Pensione” è quella di garantire prestazioni pensionistiche complementari rispetto a quelle erogate in via obbligatoria. La legge prevede più tipologie di Fondi pensione:
- fondi negoziali o ad ambito definito derivanti da contratti di lavoro o regolamenti aziendali
- fondi aperti costituiti da operatori del mercato finanziario
- fondi individuali gestiti da compagnie di assicurazione
Il Fondo pensione si rivolge a lavoratori autonomi, dipendenti, soci di cooperative, titolari di redditi diversi da quelli di lavoro, casalinghe e persone che svolgono lavori di cura e responsabilità familiare. E’ previsto un versamento di contributi da parte del lavoratore e del datore di lavoro e viene, inoltre, destinata al Fondo una quota del trattamento di fine rapporto.
Per i dipendenti delle amministrazioni statali iscritti ai fondi negoziabili di categoria sono previsti, nei primi anni di vita del Fondo, alcuni bonus per incentivare l’adesione dei lavoratori, a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro.
La gestione dei contributi raccolti è affidata dal Fondo pensione a operatori specializzati affinché li investano sui mercati finanziari, secondo alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo. La vigilanza sulla gestione dei Fondi è affidata alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).
L’insieme dei contributi versati, delle quote di tfr e dei rendimenti finanziari ottenuti con l’investimento, costituiscono il “montante”con il quale sarà determinata la prestazione della pensione complementare.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene la pensione complementare sottoforma di rendita mensile. Diversamente se il Fondo lo prevede, il socio può richiedere di percepire fino al 50% sottoforma di capitale, il resto in rendita.
Le prestazioni erogate dai Fondi sono:
- trattamenti periodici di vecchiaia conseguibili al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge, con un minimo di cinque anni di partecipazione al Fondo
- trattamenti periodici di anzianità conseguibili solo in caso di cessazione di attività lavorativa, con almeno quindici anni di appartenenza al Fondo e con un’età non più di dieci anni inferiore a quella pensionabile prevista per legge. I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito Irpef.
EASA-Casartigiani Campania