Contratto d’inserimento.
Il decreto attuativo della Legge Biagi pone termine all’esperienza del contratto di formazione e lavoro, che cessa di esistere e viene sostituito con “il contratto di inserimento”. Questo nuovo contratto ha la funzione di inserire o reinserire il lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Il contratto di formazione e lavoro, rimane, invece, applicabile nelle pubbliche amministrazioni. Possono stipulare il nuovo contratto di inserimento:
- Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- Gruppi di imprese;
- Associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- Fondazioni; Enti di ricerca, pubblici e privati; O
- rganizzazioni e associazioni di categoria
Il contratto può essere indirizzato a :
- Soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- Disoccupati di lunga durata, da ventinove a trentadue anni;
- Lavoratori con più di cinquanta anni di età, privi di un posto di lavoro;
- Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività;
- Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione più basso di quello maschile;
- Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per la stipula del contratto è obbligatoria la forma scritta e nel contratto deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In ogni caso, la durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto.
Nel calcolo del periodo massimo non si tiene conto dei periodi di servizio militare, di astensione per maternità. Il contratto può essere prorogato più volte, anche senza la necessità di allegare specifiche motivazioni, purchè in coerenza con il progetto individuale d’inserimento. La durata massima del contratto prorogato non può superare il limite legale di diciotto mesi. Sono previste agevolazioni contributive per le aziende che sottoscrivono contratti d’inserimento che abbiano una durata di almeno 12 mesi.
Dip. Politiche del Lavoro – Casartigiani Campania