Trasporto calcinacci: rinnovo entro il 30 giugno 2011

Il Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/06, art. 212 comma 8) ha stabilito che tutte le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi o propri rifiuti pericolosi, quest’ultimi nei limiti di 30 litri o chili al girono, devono essere abilitate attraverso specifi ca iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Le modalità di iscrizione previste per l’abilitazione in esame nel corso di questi anni hanno subito alcune modifi che. Di conseguenza, per dare uniformità alle iscrizioni, il D.Lgs. 205/10, entrato in vigore il 25/12/10, tra le altre cose, ha introdotto un’importante novità nei confronti delle imprese già iscritte e abilitate al trasporto in esame.

In particolare, è stato stabilito che tutte le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 dovranno essere aggiornate entro il 25/12/11. Si ricorda, infatti, che prima del 14 aprile 2008 per l’iscrizione non era necessario comunicare alcuni dati (es: targhe dei mezzi e codici CER) che sono poi diventati obbligatori. Recentemente, con circolare 432 del 15/03/11, è intervenuto l’Albo gestori Ambientali sull’argomento, segnalando il grande numero di imprese che necessitano di aggiornamento della propria iscrizione e conseguentemente informando che l’Albo riuscirà a garantire l’aggiornamento delle iscrizioni in questione entro il termine del 25/12/11 esclusivamente per le domande di aggiornamento che saranno presentate entro il 30 giugno 2011.

L’aggiornamento delle iscrizioni per le domande presentate dopo il 30 giugno potrà non avvenire nei termini previsti dalla normativa (25/12/11), impedendo conseguentemente il proseguimento dell’attività di trasporto. La novità indicata riguarda moltissime aziende che trasportano i propri rifiuti, tra queste si segnalano le imprese che operano nei cantieri in genere.

 

 

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