TINTOLAVANDERIE: da ottobre 2007 norme sulle emissioni da solventi

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 16/01/2004. ha disposto che dal 30 ottobre 2007 entreranno in vigore nuove disposizioni per le tintolavanderie 

il 12 marzo 2005 era la prima scadenza entro la quale doveva essere presentata la domanda di autorizzazione da parte dei gestori degli impianti esistenti con la quale i titolari si impegnavano a “rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all’allegato tecnico alla DGR n. 7/20138 del 23/12/2004 entro il 30 ottobre 2007”;

a partire dal 31 ottobre 2007 gli impianti delle tintolavanderie dovranno essere in regola e le emissioni scrupolosamente controllate. Le aziende dovranno elaborare il Piano di Gestione dei Solventi, verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato sia inferiore a 20 grammi. A disposizione degli organismi preposti al controllo devono essere una copia della domanda di autorizzazione inviata alla Regione, il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente e il registro delle manutenzioni;

il gestore dovrà predisporre un registro di manutenzione degli impianti, sul quale annotare gli interventi eseguiti. Il manutentore, esterno o interno all’azienda, deve controfirmare la descrizione di ogni intervento sul registro;

nel caso in cui si superano i suddetti limiti il gestore deve informare tempestivamente l’autorità competente, adottare le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità o sospendere l’attività in caso di pericolo per la salute umana. In caso di inosservanza delle prescrizioni si applicano le disposizioni del nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) che prevede sanzioni molto pesanti, in prevalenza di natura penale;

le aziende che iniziano l’attività devono adeguarsi alle disposizioni sin dall’inizio.

 

 


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