STRAORDINARI E GIORNO DI RIPOSO

Il Decreto legge n. 112/2008 in vigore dal 25 giugno scorso riscrive alcune regole relative all’orario di lavoro. In particolare, nessuna sanzione è prevista per il datore di lavoro che non conceda ai propri dipendenti il riposo settimanale dovuto, mentre il datore di lavoro che semplicemente sposti ad altro giorno della settimana il riposo settimanale (dalla domenica) dovrà essere autorizzato per non incappare nelle relative sanzioni.

Cambiata anche al definizione di “lavoratore notturno” il quale, diventa, in sostanza, il lavoratore che svolga per almeno 3 ore il lavoro notturno per un minimo di 80 giornate lavorative all’anno.

Modifiche anche al regime delle 11 ore di riposo consecutive giornaliere.

Nello specifico, il numero delle ore di riposo potrà essere derogato non solo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ma anche da regimi di reperibilità.

Il riposo settimanale, di 24 ore potrà essere calcolato su un periodo di 14 giorni, senza però che venga compromesso il diritto alle 24 ore consecutive di riposo.

Eliminata la comunicazione obbligatoria in caso di superamento delle 48 ore settimanali e quella relativa al lavoro notturno svolto all’interno dell’anno.

 


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