sanzioni in materia di sicurezza

Qualora in azienda siano presenti omissioni di sicurezza che comportino o meno infortuni, le sanzioni ricadono sul responsabile dell’omissione, ovvero, dell’evento. L’omissione di sicurezza comporta una sanzione di carattere penale nella maggior parte dei casi previsti dalla normativa.

Qualora le carenze di sicurezza siano imputabili ad un’errata organizzazione o gestione aziendale e non sia direttamente individuabile il responsabile dell’evento, la responsabilità ricade sul datore di lavoro.

Una sentenza della Cassazione (n.11749 del 17/03/08) ha richiamato l’attenzione sul fatto (più volte affrontato anche nel passato) che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all’adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l’incolumità dei lavoratori, è il legale rappresentante dell’ente imprenditore”.

Di conseguenza, in questi casi, le funzioni di datore di lavoro, come richiamate dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sono attribuibili al legale rappresentante dell’impresa.

Viceversa (e anche questa non è una situazione insolita), qualora non sia direttamente individuabile il datore di lavoro all’interno di una società (in presenza di soci paritari e in mancanza di esplicita nomina o individuazione diretta dei compiti e dei ruoli), le eventuali sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro gravano su tutti i soci – legali rappresentanti alla pari, dell’impresa.

Questo comporta, tra l’altro, che la stessa sanzione si moltiplichi per il numero di soci presenti.

 

 

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