Estensione del contributivo pro rata per tutti, aumento dell’età di pensionamento delle donne, giro di vite sulle pensioni di anzianità e blocco della rivalutazione rispetto all’inflazione per i trattamenti superiori a tre volte il minimo: sono solo alcune delle novità in materia previdenziale. Ecco in sintesi che cosa cambierà per chi matura i requisiti per la pensione a partire dal 2012.
Contributivo pro rata – Dal 2012 è scattata l’applicazione a tutti del metodo contributivo pro rata (anche a coloro che avendo oltre 18 anni di contributi a fine 1995 avevano mantenuto il più vantaggioso metodo retributivo) che calcola l’assegno previdenziale sulla base dei contributi versati.
Addio finestra mobile – Non ci saranno più decorrenze, l’anno di finestra mobile sarà inglobato nell’età prevista per la vecchiaia e la pensione anticipata.
Aumento età vecchiaia donne – Dal 2012 le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) andranno in pensione a 63 anni e mezzo fino ad arrivare a 66 anni nel 2018, le donne del settore pubblico andranno quest’anno in pensione di vecchiaia a 66 anni. Le donne dipendenti del settore privato andranno in pensione a 62 anni. Il requisito passerà a 63 anni e sei mesi dal primo gennaio 2014 fino ad arrivare a 66 anni nel 2018.
Per pensione di vecchiaia a 66 anni almeno 20 anni di contributi – Dal 2012 si può andare in pensione di vecchiaia a 66 anni avendo almeno 20 anni di contributi a condizione che l’importo della pensione sia pari almeno a 1,5 volte l’assegno minimo (rivalutato negli anni successivi sulla base del Pil). Si prescinde dal requisito dell’importo minimo se si hanno almeno 70 anni (e un minimo di cinque anni di contributi). L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia, compresi gli adeguamenti alla speranza di vita, sale a 67 anni dal 2021.
Assegno sociale a 66 anni – Anche per chi non ha redditi e quindi aspira alla pensione sociale il requisito cresce di un anno passando a 66 anni.
Pensione anticipata – Dal 2012 si può uscire dal lavoro in anticipo rispetto all’età di vecchiaia solo avendo maturato un anzianità contributiva di 42 anni e un mese se uomini e 41 e un mese se donne. Questi requisiti sono aumentati di un mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014. Per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica la riduzione del trattamento di un punto percentuale (due punti percentuali per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni). In pratica la riduzione applicata potrebbe essere del 6% nel caso di uscita con 58 anni di età.
Fascia flessibile per chi ha solo il contributivo – Per chi ha cominciato a versare contributi solo dal 1996 si può uscire dal lavoro a 63 anni purchè si siano versati almeno 20 anni di contributi e che l’importo della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (da rivalutare negli anni successivi).
Adeguamento requisiti alle speranze di vita – Restano valide le regole sull’adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita a partire dal 2013. La manovra prevede che siano adeguati non solo i requisiti di età ma anche quelli di anzianità contributiva.
Allentamento della stretta per i nati nel 1952 con 35 anni di contributi – I dipendenti con almeno 35 anni di contributi a fine 2012 che avrebbero maturato in quell’anno i requisiti per la pensione (sulla base delle regole precedenti, quindi almeno 60 anni di età e quota 96 tra età e contributi) possono andare in pensione anticipata con almeno 64 anni di età. Le lavoratrici dipendenti che entro il 2012 avranno 20 anni di contributi e 60 anni di età potranno andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età.
Giro di vite sui lavori usuranti – Dal 2012 i lavoratori con attività usuranti potranno uscire dal lavoro in anticipo rispetto all’età di vecchiaia solo con quota 97 tra età e contributi e almeno 60 anni di età. Fino al 2011 era stato possibile uscire con tre anni in meno rispetto all’età anagrafica minima (60 anni) quindi con 57 anni.
Aumento aliquota contributiva per artigiani e commercianti – Dal 2012 commercianti e artigiani pagheranno 1,3 punti in più per arrivare nel 2018 a un livello del 24% (a fronte del 20-21% attuale).
Blocco rivalutazione pensioni superiori a 3 volte il minimo – L’indicizzazione piena delle pensioni rispetto all’inflazione per il 2012-2013 è prevista solo per i trattamenti inferiori a tre volte il minimo. Viene considerato per il calcolo della soglia l’intero reddito previdenziale del pensionato.
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