E’ entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica concernente l’attuazione del Regolamento CE 842/2006 – Certificazione di persone e imprese che operano con gas florurati ad effetto serra “Patentito Frigoristi“
Finalità
Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione a:
- certificazione delle persone e delle imprese
- certificati provvisori per persone ed imprese
- etichettatura delle apparecchiature
La certificazione di persone ed imprese viene effettuata da specifici organismi di certificazione che saranno appositamente accreditati
La normativa europea classifica come “Operatore” la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti.
Con riferimento agli obblighi del Decreto, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto che non deleghi ad un terzo l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi è considerato operatore e quindi assoggettato agli obblighi previsti.
Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate
Il Registro telematico delle persone delle imprese certificate è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e gestito localmente dalle CCIAA.
Obbligo di iscrizione al Registro
Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua costituzione:
- le persone che svolgono le seguenti attività su impianti ed apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio, contenenti gas fluorurati ad effetto serra
- Controllo perdite (almeno 3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)
- Recupero gas
- Installazione
- Manutenzione e riparazione
- le imprese che svolgono attività di:
installazione, manutenzione e riparazione su impianti ed apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori antincendio, nonchè commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Le iscrizioni al Registro presso a Camera di Commercio devono essere esclusivamente fatte per via telematica. (anche presso Casartigiani)
L’obbligo si riferisce quindi di fatto a tutte le persone che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio e estintori.
Obbligo di certificazione e attestazione
- Tutte le persone che svolgono le attività sopra indicate devono essere in possesso di specifico certificato;
- il certificato viene rilasciato da un Organismo di Certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze specificate da un apposito Regolamento Europeo;
- la certificazione dura 10 anni e viene rinnovata dall’OdC (Organismo di Certificazione) che ha rilasciato la certificazione, su domanda dell’interessato;
- le imprese che svolgono le attività sopra indicate devono essere in possesso di specifico certificato;
- le imprese vengono certificate solo se impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e dimostrino che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività
- le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione del personale certificato volume di attività
Certificati provvisori
Imprese e persone fisiche che svolgono le seguenti attività su impianti ed apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, antincendio:
- controllo perdite (fino a 3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)
- recupero gas
- installazione
- manutenzione e riparazione
Possono avvalersi di un certificato provvisorio che scade 6 mesi dopo l’entrata in vigore del DPR.
Persone e imprese possono ottenere il certificato provvisorio, presentando alla Camera di Commercio, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti:
per le persone fisiche
- il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima dell’entrata in vigore del DPR
per le imprese
- l’impiego di personale certificato
Le modalità di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dal Ministero dell’Ambiente.
La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
Deroghe transitorie
E’ prevista la non applicazione dell’obbligo di certificazione ( per un periodo di 1 – 2 anni a seconda dell’attività svolta) per le persone in apprendistato o iscritte ad un corso di formazione pertinente e finalizzato all’ottenimento delle certificazione.
L’eventuale deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga
Esenzioni
Nessun obbligo di certificazione per la persona:
- che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività disciplinate dal DPR purchè tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato
- addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 Kg. purchè assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303)
L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio.
Riconoscimento dei certificati rilasciati da altro Stato UE
Persone ed imprese in possesso di certificato rilasciato da altro Stato membro UE lo trasmettono alla Camera di Commercio che li include nel Registro.
Analogamente imprese e persone certificate in Italia sono riconosciute negli altri Stati.
Il riconoscimento reciproco non si applica ai certificati provvisori.
Registro dell’Impianto
Gli operatori di:
a) impianti ed apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento perpendicolare;
b) impianti ed apparecchi fissi antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono rispettivamente:
1) il Registro dell’Apparecchiatura
2) il Registro del sistema.
Previsti da specifici regolamenti UE e che devono essere resi disponibili, a richiesta, a Ministero dell’Ambiente.
Il Ministero dell’Ambiente renderà poi noto il formato dei Registri.
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e protezione antincendio contenenti 3 o più Kg. di gas fluorurati ad effetto serra comunicano al ministero Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come riportato sul Registro. Le modalità di compilazione delle dichiarazione devono essere definiti dal Ministero dell’Ambiente.