PANIFICIO, PANE FRESCO E PANE CONSERVATO – Definite le denominazioni ele modalità di preparazione
Per disciplinare in maniera piùtrasparente la vendita del pane, a maggior tutela del consumatore e pervalorizzare la tradizione del pane italiano, l’art. 4(rubricato: Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività diproduzione di pane) della Legge 4 agosto 2006, n. 248,di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223(recante “Disposizioni urgentiper il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazionedella spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrastoall’evasione fiscale”), aveva previsto:
a) l’abrogazione sia della legge31 luglio 1956, n. 1002 che della lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) la liberalizzazione dell’attività di panificazione con l’indicazione del nominativo delresponsabile dell’attività produttiva, che assicuri l’utilizzo di materie primein conformità alle norme vigenti;
c) l’emanazione di un decretointerministeriale volto a disciplinare: la denominazione di «panificio», la denominazione di «pane fresco», l’adozione della dicitura «pane conservato» con l’indicazione dello stato o del metodo diconservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e divendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.
Dopo oltre dodici anni di vuoto normativoche, oltre non tutelare il consumatore stava generando anche una concorrenzasleale a danno delle P.M.I. artigiane della panificazione, è stato finalmentepubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, il Decretointerministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante “Regolamento recante disciplina della denominazionedi «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «paneconservato»”.
Per “Panificio” si intende “l’impresa chedispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti daforno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione, dallalavorazione delle materie prime alla cottura finale“ (art.1).
È denominato “fresco” “il pane preparato secondo un processo diproduzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o allasurgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione,privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante” (art. 2, comma 1).
Il provvedimento stabilisce poi che è ritenuto continuo ilprocesso di produzione per il quale “nonintercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto” (art. 2, comma 2).
Secondo quanto stabilito all’art. 3,per “pane conservato o adurabilità prolungata” si intende il pane per il quale vieneutilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, unmetodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è “posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che neevidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità diconservazione e di consumo”.
Questo tipo di prodotto, al momentodella vendita “deve essereesposto in scomparti appositamente riservati”.
L’articolo 5 dispone in merito allosmaltimento delle scorte e prevede una disposizione transitoria relativaad “incartio imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizionidel presente regolamento”, che possono essere utilizzati “per 90giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione”.
Il decreto in commento entrerà invigore il 18 dicembre prossimo.
Per completezza dell’informazione, vogliamo ricordare che,secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4, dell’art. 4,.della citata legge n.248 del 2006:
a) le funzioni di vigilanza spettano ai comuni e alle autorità competenti in materiaigienico-sanitaria;
b)le eventuali violazioni delle prescrizioni di cui al presentearticolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente:
– con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 aeuro 15.493,71;
– in caso di particolare gravità o di recidiva ilsindaco può inoltre disporre la sospensionedella attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualorasia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se sie’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
– nelcaso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitariaavvenuta dopo la sospensione dell’attività, il sindaco ordina la chiusura di un esercizio;
Per le violazioni di cui sopra,l’autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Allamedesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misuraridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.