Omesso versamento delle ritenute previdenziali: principio di competenza o di cassa?

Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e dall’INPS, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per determinare la soglia dei 10.000 euro che rendono punibile il mancato versamento delle trattenute previdenziali nel periodo annuale di riferimento, occorre adottare il principio di competenza e non quello di cassa. Con la sentenza n. 39882 del 2017 si consolida quindi l’interpretazione giurisprudenziale difforme rispetto al criterio di cassa fornito dal Ministero del lavoro, che, data l’importanza dell’argomento, non potrà esimersi da un chiarimento.

 

La Corte di Cassazione penale ha confermato (sentenza n. 39882 del 4 settembre 2017) l’interpretazione già fornita con la sentenza n. 22140/2017 quanto alla modalità di determinazione della soglia di punibilità per il mancato versamento delle trattenute previdenziali.

La posizione della Cassazione

Con la sentenza n. 22140, depositata l’8 maggio 2017, la Suprema Corte ha disatteso l’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e dall’INPS e ha stabilito che per determinare la soglia dei 10.000 euro che rendono punibile il mancato versamento delle trattenute previdenziali nel periodo annuale di riferimento, occorre adottare il principio di competenza e non quello di cassa. Rileva, quindi, il momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, vale a dire il mese in cui il debito si è formato, a prescindere dal termine di scadenza per il versamento, che rileva solamente ai fini della individuazione del momento di consumazione del reato.
Con la sentenza n. 39882 del 2017, la Corte di Cassazione conferma questa tesi e sancisce che per stabilire la rilevanza penale dell’inadempimento l’anno da prendere a riferimento va da gennaio a dicembre. Secondo la Suprema Corte, pertanto, “Il riferimento alla annualità va dunque inteso, alla luce del chiaro tenore letterale della norma e della natura del debito, che sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni, e dunque al termine di ogni mensilità, con riferimento alla ritenute dovute per ogni mese dell’anno nel quale siano state corrisposte retribuzioni ai dipendenti, indipendentemente dal momento in cui il versamento all’ente previdenziale debba essere effettuato, in quanto tale momento assume rilievo al diverso fine della individuazione del momento di consumazione del reato”.

Le indicazioni del Ministero del lavoro

Di diverso avviso il Ministero del lavoro che, con nota n. 9099/2016 ha invece affermato che, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno, si deve tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre dell’anno di riferimento (relativi al mese di novembre). Dello stesso parere l’INPS che con circolare n. 121 del 7 luglio 2016 ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile. Tenuto pertanto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro – siano essi datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, committenti della Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure datori di lavoro agricoli, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Secondo l’articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Motivazioni della Corte di Cassazione

Osserva la Corte con la sentenza n. 39882/2017 che il Legislatore, nel modificare la previgente disciplina che non prevedeva alcun limite di non punibilità, ha configurato il superamento di detto limite al periodo temporale dell’anno. Pertanto, qualora la soglia di 10.000 euro sia superata nel mese di gennaio il reato deve ritenersi già perfezionato senza che, tuttavia, ulteriori inadempienze che seguano sino al mese finale di dicembre possano aprire un ulteriore periodo ma vadano, invece, ad accentuare la lesione già inferta al bene giuridico. Ricorre, quindi, una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito “una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Considerazioni conclusive

Si consolida quindi l’interpretazione giurisprudenziale difforme rispetto al criterio di cassa fornito dal Ministero del lavoro che, data l’importanza dell’argomento, non potrà esimersi da un chiarimento.
Si ricorda, infine, che l’omesso versamento delle trattenute previdenziali oltre la soglia di 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Diversamente, se l’importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Per non incorrere nell’illecito, il datore di lavoro ha tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione per regolarizzare la propria posizione. Qualora l’illecito assuma rilevanza penale, l’organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all’attivazione della procedura di regolarizzazione di cui al predetto art.2, comma 1-bis, ad inoltrare la denuncia all’Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell’esito, negativo o positivo, dell’invito a versare le quote omesse.

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