Noleggio con conducente

Per effetto del disposto di cui all’art. 23, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 è stata nuovamente prorogata dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia delle norme previste dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in tema di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.

L’articolo ha introdotto alcune modifiche nella legge 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).

Le principali modifiche ora sospese fino al 31 dicembre 2009 riguardano l’ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto mediante autoservizi non di linea e, in particolare:

  • la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri Comuni;
  • novità nel rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
  • previsione che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;
  • obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio“;
  • modifiche all’apparato sanzionatorio legato alle violazioni della legge;
  • divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni dove sia presente il servizio di taxi.

 


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