LUOGO DI FABBIRCAZIONE: NESSUN OBBLIGO

Non esiste alcun obbligo per l’imprensa dell’idicazione del luogo in cui è stato fabbricato il prodotto.

La Cassazione con la sentenza 37818 della terza sezione penale, depositata il 25 ottobre 2010 ha annullato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Genova era arrivata a condannare un impresa alla pena di 2 mesi di reclusione in quanto aveva importato in Italia portafogli prodotti in Cina con l’idicazione impressa sulla pelle la sigla «Vera pelle Italy» e in un angolo in basso un piccolo adesivo con la scritta Made in Prc.

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