LIBRO UNICO DEL LAVORO

Abrogazione immediata per il libro matricola e il registro di impresa, mentre per istituire il Libro Unico del Lavoro ci sarà tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008.

Le indicazioni sono contenute nel decreto elaborato dal Ministero del lavoro, ora al vaglio della Corte dei Conti.

Fino alla fine di quest’anno i datori potranno continuare a tenere con le regola attuali il libro paga e presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio.

IN SINTESI

Il provvedimento stabilisce in primo luogo che la tenuta e la conservazione del Libro Unico può essere effettuata con uno dei seguenti sistemi:

  • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’INAIL;
  • stampa laser, con autorizzazione preventiva da parte dell’INAIL;
  • supporti magnetici su cui ogni singola scrittura costituisce documento informatico ed è collegato alle registrazioni effettuate in precedenza (tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione e autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta alla DPL competente per territorio prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato).

Ciascuna annotazione relativa alla stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca.

In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento dell’esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni. 

L’art. 2 stabilisce che i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati devono:

  1. ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche se inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
  2. inviare, per via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
  3. dare comunicazione, in via telematica, all’Inail, entro 30 gg dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati. 

 DOVE VA CONSERVATO

Il Libro Unico del Lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese. 

Il libro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. E’ previsto inoltre l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione .

Il libro matricola e il registro d’impresa si intendono immediatamente abrogati.

 

 


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