Le novità della nuova 626

Dal 15 maggio 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo 81 del 2008, testo che sostituisce integralmente il decreto legislativo 626 del 1994.

Al fine di agevolare la maggiore conoscenza e comprensione del nuovo provvedimento, la Redazione del portale di Casartigiani Napoli pubblicherà settimnalmente domande pervenute dalle imprese e relative risposte.

L’Artigiano Mirko Albino Tramontano – Centro Elaborazione Dati – Pozzuoli, pone il segente….

QUESITO: In quella che viene definita la nuova 626, quali sono le causali che possono portare alla sospensione dell’attività?

RISPOSTA: impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (art.14 D.Lgs 81/2008).

Questa precisazione appare estremamente importante in quanto supera le disposizioni indicate da altre norme, e fa riferimento al personale “trovato” sul luogo di lavoro.

Ciò significa che la sospensione dell’attività può essere adottata utilizzando il mero criterio di calcolo relativo ai dipendenti trovati sul posto (regolari e non regolari) e non contando, a tali fini, quelli assenti, a vario titolo.

Si chiarisce, inoltre, che la comunicazione di adozione del provvedimento va formalmente inviata all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non genericamente alle competenti amministrazioni.

Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato da parte degli ispettori del lavoro nel caso in cui la condizione dei lavoratori venga regolarizzata, vengano accertate le regolari condizioni di lavoro e venga pagata una sanzione aggiuntiva.

Quest’ultimo punto è un’altra novità: non più una sanzione variabile in relazione all’ammontare delle sanzioni accertate, pari al 20%, ma una soltanto, dell’ammontare di 2.500 euro.

Non si parla più di sanzione ma di somma aggiuntiva a carattere fisso, strettamente correlata alla revoca del provvedimento di sospensione che ha natura limitata nel tempo e cautelare.

Inoltre il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.

ing. David Martino – consulente in materia di sicurezza per Casartigiani Napoli

I quesiti possono essere inviati a mezzo

 

 


 

 

 

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