L’AZIENDA IN CRISI PUO’ SFUGGIRE AGLI STUDI DI SETTORE

L’applicazione degli studi di settore può essere esclusa nei periodi di non normale svolgimento delle attività di impresa. Fra le ipotesi può esservi il caso della crisi aziendale. Con una circolare, la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sviluppa alcune considerazioni partendo dalla sentenza 19136 del 7 settembre con cui la Cassazione, sezione tributaria, ha sancito che sono nulli gli accertamenti induttivi fondati  sullo scostamento delle medie di ricarico applicate da un’azienda in crisi dagli studi di settore.

In presenza di scritture contabili formalmente corrette un’azienda in crisi potrebbe presentare dati discordanti dalle medie del settore di appartenenza. È importante, osserva la Fondazione, definire quali siano gli elementi che segnalano e comprovano la crisi aziendale, tali da escludere l’applicazione degli studi.

Anche se l’articolo 8 del decreto legge 185/08 ha previsto una «revisione congiunturale speciale» degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato sulle singole attività interessate dall’applicazione degli studi stessi.

E ciò con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali: di fronte a situazioni di crisi aziendale tali correttivi possono essere del tutto insufficienti.

Pertanto i contribuenti che risultano non congrui alle risultanze degli studi di settore hanno la possibilità, nel campo delle «Note aggiuntive» di Gerico, di segnalare le eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi.

Nel presentare la denuncia dei redditi di un’azienda considerata in crisi secondo parametri comunemente accettati, quali la riduzione o la sospensione dell’attività produttiva con l’intervento di ammortizzatori sociali, è utile valutare quale sia la strategia difensiva più efficace.

Il contribuente potrebbe, infatti, indicare nell’apposito campo la causa di esclusione dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore, utilizzando il codice 7 “altre situazioni” con l’indicazione, nelle note aggiuntive, delle motivazioni che hanno indotto a questa scelta. Sarà l’amministrazione finanziaria ad accettare o meno tale causa di esclusione con il conseguente, eventuale, contenzioso che ne può seguire.

In alternativa, ci si potrebbe limitare a indicare nelle note gli elementi identificativi della crisi aziendale, lasciando all’amministrazione finanziaria il compito di valutare se la mancata congruità può essere attribuita a tale causa, non dimenticando che già in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo le sedi territoriali sono state invitate, dall’agenzia delle Entrate, a valutare con attenzione la situazione di quei contribuenti che hanno inserito annotazioni nel campo delle note aggiuntive

 

 

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