INPS: contributi 2015 Art e Com

Per l’anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS-INPS (la c.d. quota fissa) dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.

Tale valore è ottenuto (art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233) moltiplicando 312 (i giorni lavorativi in un anno) per € 47,68 (la retribuzione minima giornaliera a favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2015) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 (art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415).

Con Circolare del 4 febbraio 2015 n. 26, l’Inps ha reso note le aliquote contributive per l’anno 2015 dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali.

Le aliquote per il 2015 sono pertanto:

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 22,65%
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni * – 19,65%

COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 22,74%
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni * – 19,74%

* La riduzione contributiva al 19,65 % e 19,74% è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Il contributo annuale calcolato sul reddito “minimale” (quota fissa) risulta così suddiviso:

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 3.529,06 € (3.521,62 IVS +7,44 maternità)
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni – 3.062,62 € (3.055,18 IVS +7,44 maternità)

COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 3.543,05 € (3.535,61 IVS+ 7,44 maternità)
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni – 3.076,61 € (3.069,17 IVS+ 7,44 maternità)
Tuttavia per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 294,09 (293,47 IVS +0,62 maternità)
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni – 255,22 (254,60 IVS +0,62 maternità)

COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età,Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore a 21 anni – 295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità)
– Coadiuvanti / Coadiutori di età inferiore a 21 anni – 256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Per i redditi prodotti nel 2014 eccedenti il minimale di €15.548,00 annui si applicano le citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore ai 21 anni
Reddito fino a 46.123,00 – 22,65%
Reddito da 46.123,00 – 23,65%
– Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Reddito fino a 46.123,00 – 19,65%
Reddito da 46.123,00 – 20,65%

COMMERCIANTI
– Titolari di qualunque età e Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore ai 21 anni
Reddito fino a 46.123,00 – 22,74%
Reddito da 46.123,00 – 23,74%
– Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Reddito fino a 46.123,00 – 19,74%
Reddito da 46.123,00 – 20,74%

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Limiti riguardanti esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per l’anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00). Vediamo perché.

In presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2015 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (€46.123,00 x 2/3 = € 30.749,00)


LAVORATORI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore ai 21 anni – 17.719,00 € (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%)
Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni – 15.412,84 € (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65%

COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti / Coadiutori di età superiore ai 21 anni – 17.788,18 € (46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%)
Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni – 15.482,02 € (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74%

Viceversa per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, a € 100.324,00.


LAVORATORI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DECORRENZA GENNAIO 1996 O SUCCESSIVA

ARTIGIANI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni – 23.265,40 € (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65%
Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni – 20.255,68 € (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65%

COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni – 23.355,69 € (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74%
Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore ai 21 anni – 20.345,97 € (46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74%

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

– 18 maggio 2015
– 20 agosto 2015
– 16 novembre 2015
– 16 febbraio 2016
per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

NB: Approfondimento a parte merita chi decide di usufruire del Regime Fiscale Forfettario 2015 e del relativo Regime Contributivo Agevolato.

In particolare non viene applicato il livello minimo previdenziale ma il contributo viene determinato sulla base delle aliquote contributive previste per la gestione Artigiani e Commercianti sul reddito effettivamente prodotto.

È da notare che si potrebbe correre il rischio di versare contributi insufficienti per l’annualità contributiva e quindi integrarli.

I versamenti dei contributi (acconto e saldo) continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

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