IL PANE FRESCO NON DEVE ESSERE CONFEZIONATO

La Corte di Giustizia della Comunità Europea conferma l’obbligo del confezionamento per il pane surgelato e lo ha fatto con sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. E’ stato così sancito, ancora una volta, la sostanziale differenza tra il pane fresco Artigianale e quello ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non. Nella causa intentata contro il Comune di Padova, il Tribunale civile della stessa città ha sottoposto alla corte di giustizia della Comunità Europea le seguenti questioni pregiudiziali:1. se gli articoli 30 e 36 del Trattato CE vadano interpretati in modo da ritenere con essi incompatibile l’articolo 14, quarto comma, della legge numero 580/1967, sostituito dall’articolo 44, comma 4, della legge numero 146/94, nella parte in cui si vieta la vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, legalmente fabbricato ed importato dalla Francia, se non previo confezionamento da parte del rivenditore;2. se il citato comma 4 dell’articolo 14 e la conseguente interpretazione adottata dal Sindaco di Padova debbano considerarsi restrizione quantitativa o misura ad effetto equivalente;3. in caso affermativo, se lo Stato Italiano possa avvalersi della deroga dall’art. 36 del Trattato, ai fini della tutela della salute e della vita delle persone;4. se l’articolo 14, comma 4. debba essere disatteso dal giudice italiano; e se debba pertanto consentirsi la libera circolazione del pane ottenuto mediante completamento di cottura, parzialmente cotto, surgelato o non, senza alcuna limitazione come quella del previo confezionamento.La corte di giustizia ha emesso la relativa sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:a) l’obbligo di un previo confezionamento a cui il diritto di uno Stato membro sottopone la messa in vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura, in tale Stato membro, di pane parzialmente cotto, surgelato o non, importato da un altro Stato membro, non costituisce una restrizione quantitativa o una misura ad effetto equivalente, purchè esso sia indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati e non costituisca in realtà una discriminazione nei confronti dei prodotti importati;b) se il giudice nazionale, effettuando tale accertamento, dovesse constatare che da tale obbligo deriva un ostacolo all’importazione, questo non può essere giustificato da motivi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone;c) i giudici nazionali hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia dell’articolo 30 del Trattato, disapplicando di propria iniziativa le disposizioni interne incompatibili con tale articolo.Casartigiani Napoli, ha espresso soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia che sancisce ancora una volta la differenza tra il pane fresco e quello surgelato. In effetti secondo la Confederazione degli Artigiani “Casartigiani” c’è in giro una convinzione che il confezionamento anche del pane fresco sia auspicabile. Potremmo definirla come una “sindrome industriale” che colpisce anche alcuni amministratori regionali, che sembrerebbe siano prossimi all’approvazione di provvedimenti che obblighino al confezionamento anche il pane Artigianale fresco. Decisioni del genere sarebbero da Casartigiani fortemente contrastate perché sancirebbe la fine del pane Artigianale in netta controtendenza rispetto alle politiche d’internazionalizzazione e di promozione dei prodotti agroalimentari tipici ed a lavorazione tipica delle nostre singole realtà regionali. (informazioni 081.554.53.65 – 081554.44.95)

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