IL NUOVO COSTRUTTORE EDILE

Il provvedimento “Disciplina della professione di Costruttore Edile”, licenziato dall’VIII^ Commissione permanente, non ha visto la tanto attesa assegnazione in sede legislativa che ne avrebbe consentito una rapida approvazione senza passare all’esame del Senato con possibili nuove modifiche.

Le Confederazioni Artigiane esprimono comunque una certa positività per questo ulteriore passaggio parlamentare che apporterà certamente qualche ulteriore correzione, ma che ne dovrebbe consentire un rapido esame in Senato con conseguente approvazione defi nitiva in tempi molto brevi. Anticipiamo sinteticamente i contenuti principali della nuova legge in discussione:

REQUISITI dell’imprenditore edile.

Dopo la convalida del Senato, la norma imporrà il rispetto di alcuni requisiti di onorabilità, come il non aver riportato condanne penali defi nitive contro la pubblica amministrazione o per bancarotta.

RESPONSABILE  TECNICO

Le imprese che intendono operare nel settore, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di Commercio, dovranno designare un responsabile tecnico con requisiti di onorabilità e idoneità professionale. La norma si applicherà subito alle nuove imprese. Quelle già operanti al momento dell’entrata in vigore della legge potranno continuare ad esercitare la propria attività comunicando entro dodici mesi il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti richiesti.

La deroga vale anche per le imprese che avviano l’attività dopo l’entrata in vigore della legge e fino all’organizzazione dei corsi. Ad ogni modo, dovranno rispettare le norme in materi di sicurezza e previdenza.

COSA CAMBIA

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, rispetto alle versioni iniziali, la Camera ha deciso che la nuova norma si applichi anche alle opere di scavo necessarie alla preparazione del cantiere edile.

Sono invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione e sviluppo di progetti immobiliari, restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, produzione di elementi prefabbricati; così come quelle che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’edilizia.

Ad ogni modo, se queste imprese effettuano interventi di costruzione, messa in opera o modifica di elementi strutturali, devono attenersi alla legge e possono iscriversi alla sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di Commercio.

Sono dimezzati i requisiti di capacità organizzativa per le categorie affini all’edilizia, come quella degli imbianchini, che dovranno dimostrare di possedere attrezzature per un valore di 7 mila e 500 euro, avvalendosi anche di leasing e noleggio. Non usufruiscono dello “sconto” gli impiantisti: per loro e per tutti gli altri soggetti vale quanto stabilito dalle versioni precedenti: una disponibilità di mezzi per 15 mila euro

 

 

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