GOMMISTI: nuovi obblighi

 

Il Regolamento Europeo riguardante l’etichettatura dei pneumatici ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica e ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità.

Il Regolamento prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni dei pneumatici debbano essere comunicate ai consumatori.

Queste informazioni riguardano la resistenza al rotolamento dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, l’aderenza al bagnato dei pneumatici, in relazione alla sicurezza (spazio frenata, acqua planning ecc., la rumorosità esterna dei pneumatici (espressa in decibel)

I produttori e gli importatori di pneumatici devono rendere disponibili le informazioni, attraverso materiale tecnico o promozionale quali depliants, brochure compresi i siti WEB, oppure apponendo un adesivo sul battistrada del pneumatico o una etichetta che accompagna la consegna di ogni lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale.

I pneumatici presso il punto vendita dei rivenditori, delle autofficina – gommista devono riportare una etichetta adesiva o un cartellino illustrativo e deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto.

Le autofficine devono fornire le informazioni durante il processo di vendita nel caso in cui i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali.

Devono fornire le indicazioni sulla prova di acquisto (fattura, scontrino fiscale, ecc.) e dichiarare le classi di resistenza al rotolamento, aderenza su bagnato e rumore esterno da rotolamento per pneumatici offerti in alternativa, se differenti da quelli di serie sul veicolo.

Nel momento in cui al cliente viene data la possibilità di scegliere la dimensione / il tipo di pneumatico da montare sul cerchio di serie o di scegliere un altro tipo di cerchio e di pneumatico devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.

I rivenditori potranno vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purché prodotti prima del 1° luglio 2012.

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