Per il calcolo di interessi e sanzioni, da versare insieme al tributo in caso di ravvedimento operoso, sono stati modificati sia il tasso di interesse legale che le percentuali di sanzione. In particolare, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è stato portato all’ 1,5%, ovvero gli interessi dovranno essere calcolati al vecchio tasso dell’ 1% per i giorni fino al 31 dicembre 2010 e al nuovo tasso dell’ 1,5% per i giorni dal 1° gennaio 2011.
Con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) sono state modificate anche le percentuali di sanzione. Le nuove percentuali (3% per ravvedimenti entro 30 giorni dalla scadenza e 3,75% per ravvedimenti entro un anno) si applicano per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011; se la violazione (ovvero la scadenza del versamento) è antecedente, si continuano ad applicare le vecchie percentuali (rispettivamente 2,5% e 3%).
Le imprese con irregolarità nel versamento del diritto annuale 2010, che non effettueranno il ravvedimento o lo eseguiranno in modo irregolare, saranno soggette a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54, Regolamento predisposto da ogni singola Camera di Commercio).