Entro il 31 maggio tutte le imprese fino a 10 dipendenti devono essere in regola con il D.V.R. – Documento Valutazione Rischi
Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio, proprio per l’incrocio dell’articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa l’autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il DVR seguendo le “procedure standardizzate”.
-1) Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
– descrizione sintetica dell’impresa e delle lavorazioni aziendali e l’identificazione delle mansioni;
– individuazione dei pericoli per il lavoratore;
– svolgimento della “vera e propria” valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall’analisi di cui al punto che precede;
– individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.
– 2) Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
I datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori, quelli di aziende fino a 50 lavoratori possono scegliere di effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
– 3) I vantaggi?
I vantaggi sono:
– la necessità di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza e la loro eliminazione dei rischi o riduzione;
– la possibilità di programmare le opportune misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza, con priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
– il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria), l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguato per i lavoratori, nonché la loro partecipazione e consultazione nelle fasi di valutazione dei rischi;
– la possibilità di adottare le opportune misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di emergenza antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato e l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
– avere una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti.
– 4) Cosa può accadere se il titolare di un’azienda non redige il Dvr?
Sono previste pene e sanzioni a seconda che si tratti di omessa redazione, incompleta redazione e incompleta redazione con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione. L’ammenda può arrivare fino a 6.400,00 euro.
– 5) a chi rivolgersi?
Casartigiani Napoli ha attivato un propro sportello per assistere tutte le imprese alla redazione del DVR – Info 081.554.53.65