Il Ministero del Lavoro, ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell’Artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l’attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se:
• viene svolta per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
• a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda.
Vengono individuate due categorie di familiari per i quali l’obbligo contributivo viene meno:
• il pensionato – familiare in quanto l’attività prestata è solo occasionale e legata allo “spirito di solidarietà” che caratterizza il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica;
• familiare già occupato a tempo pieno in un’altra azienda, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell’azienda di famiglia.