certificazione energetica degli edifici

il 1° luglio 2009 è scattato per tutti gli edifici (anche per le singole unità immobiliari), in caso di trasferimento a titolo oneroso, l’obbligo di certificazione energetica derivante dal decreto legislativo 192/05. L’attuale contesto normativo presenta però alcune criticità che determinano molte incertezze nell’applicazione di tale obbligo.

Da un lato infatti l’emanazione incompleta di alcuni provvedimenti attuativi del decreto (in particolare le linee guida nazionali e le norme tecniche), rende inattuabile la certificazione energetica, che viene sostituita transitoriamente dall’attestato di qualificazione energetica di cui al DLgs. 311/06, ad eccezione dei territori che hanno emanato la normativa regionale (Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e le Province di Trento e Bolzano).

Dall’altro lato la finanziaria 2009, abrogando la norma che imponeva di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita e la relativa sanzione di nullità dell’atto in caso di mancato adempimento, ha creato una situazione di vuoto normativo che rende incerta la sussistenza o meno dell’obbligo di mettere a disposizione il certificato in caso di cessione di immobili.

L’interpretazione più plausibile, secondo Casartigiani, è che permane l’onere, in caso di trasferimento a titolo oneroso, di dotare l’immobile dell’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica.

Tenuto conto di tali incertezze interpretative, nonché delle difficoltà nel rispettare la normativa secondo questa interpretazione (non sussistendo più il vincolo per il notaio di allegare l’attestato, non è chiaro con che modalità e tempi il proprietario debba rispettare l’obbligo), le Organizzazioni nazionali dell’Artigianato e del Commercio hanno chiesto, congiuntamente un doveroso chiarimento al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

 

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