Assegni: da maggio costeranno 1,50 euro

A decorrere dal 30 aprile 2008, in base al disposto di cui all’articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Normativa antiriciclaggio”), per ciascun modulo di assegno bancario o postale, richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (pertanto non riportante la dicitura “NON TRASFERIBILE”) è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008, ha illustrato le novità e dettato le modalità di pagamento di tale imposta.


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