Apprendistato non professionalizzante: stretta sui benefici contributivi dal 2018

E’ scaduto il 31 dicembre 2017 il termine di applicazione delle agevolazioni spettanti ai datori di lavoro che effettuano assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Si è trattato infatti di una disposizione sperimentale che è rimasta in vigore per poco più di due anni e non è stata prorogata dal legislatore. Il contributo a finanziamento della NASPI, dunque, deve essere versato in caso di mancato proseguimento del contratto al termine del periodo di formazione, con riferimento a tutte le tipologie di apprendistato.

Tale circostanza è ulteriormente appesantita dal raddoppio dell’importo dovuto all’INPS a titolo di ticket per licenziamento con riferimento alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

Viene da chiedersi dunque se l’effetto finale di tali modifiche sarà incentivare la conferma degli apprendisti in forza oppure verosimilmente quella di scoraggiare il ricorso a questa tipologia contrattuale.

Casartigiani Napoli ricorda invece come è ormai strutturale l’esonero dal versamento del ticket in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalto, con conseguente riassunzione da parte del nuovo soggetto appaltatore e di licenziamenti per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.

Benefici contributivi apprendistato per la qualifica
Ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, si applicavano i seguenti benefici contributivi:

– disapplicazione il ticket di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, L. n. 92/2012);
– riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10% ordinariamente prevista;
– sgravio totale della quota di contribuzione posta a finanziamento della NASpI (1,31% + 0,30%).

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, invece, era e rimane quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di 3 punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Si è trattato di una norma prevista a titolo sperimentale fino al 2017 e della quale legislatore non ha previsto la proroga agli anni successivi.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La disciplina dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è stata innovata dal Jobs Act in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con il percorso di istruzione svolto dalle istituzioni che operano in ambito regionale.

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

La regolamentazione dei profili formativi è demandata dal legislatore alle Regioni. La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni o 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale, prorogabile di un anno:

– per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;
– nel caso in cui, al termine dei percorsi di formazione, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. 
Per la stipula del contratto di apprendistato è necessario sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema definito con decreto del Ministero del lavoro.

La formazione viene erogata:

– all’esterno, da parte dell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, nel limite massimo del 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per gli anni successivi. Nessun obbligo retributivo è posto in capo al datore di lavoro per queste ore.
– on the job, a carico del datore di lavoro, con la corresponsione di una retribuzione pari al 10% di quella prevista dal CCNL di riferimento.

La retribuzione delle ore di lavoro è così rideterminata:

– non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento, per il 1° anno
– non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento, per il 2° anno
– non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento, per il 3° anno
– non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento, per il 4° anno.

Contributo di licenziamento 2018

La legge di Bilancio 2018 ha disposto il raddoppio del contributo sui licenziamenti, posto a finanziamento della Naspi nel caso di licenziamenti collettivi. L’incremento dell’onere riguarda i datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.

La determinazione dell’importo da versare come ticket avviene dunque con duplice modalità:

– 41% del massimale di retribuzione posto a base di calcolo della Naspi, in caso di licenziamenti individuali;
-82%, in caso di licenziamento collettivo da parte di imprese che possono fruire della CIGS, eventualmente moltiplicato per 3 nei casi in cui non si raggiunga l’accordo.

Appare dunque evidente che il costo dei licenziamenti per i datori di lavoro soggetti alla CIGS sale considerevolmente passando, per un lavoratore con oltre 3 anni di anzianità, da euro 1.469,85 a euro 2.939,70, triplicandosi fino a diventare pari a euro 8.819,10 per ciascun lavoratore licenziato nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, senza aver raggiunto l’accordo.

In sintesi:

                                                           al 31.12.17     dal 1.1.18

Aliquota contributiva c/datore                    5%.                10%
Ticket fine periodo formativo                   NO                    SI
Contributo licenziamento                        NO                    SI
Contributo NASPI 1,61%                        NO                    SI

Informazioni e assistenza: 
dott.ssa Flavia Fossaceca Casartigiani Formazione & Ricerca
dott. Giovanni Campana Area politiche del Lavoro
081.554.53.65 – 081.554.44.95 Piazza Garibaldi 73 Napoli

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