ALIMENTI esposti sul marciapiede

 

Attenzione a tutti i rivenditori che espongono frutta e verdura sul banco o sui carretti all’aperto. Per quanto questa modalità sia un’abitudine facilmente riscontrabile e praticata dai rivenditori di prodotti ortofrutticoli, costituisce violazione dell’art. 5, lett. b, della Legge 283/1962 recante disposizioni in tema di “Disciplina igienica della produzione e vendita di delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il caso è emerso in seguito ad un controllo della polizia giudiziaria che ha verificato la detenzione, da parte di un commerciante, su area privata in sede fissa, di tre cassette di verdure di vario tipo – destinate alla vendita – in cattivo stato di conservazione. Le tre cassette di verdura erano esposte all’aperto, sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.

La Corte di Cassazione ha così imposto lo stop alla vendita all’aperto di frutta e verdura. Gli esercenti rischiano, in questo modo, una condanna penale, punita con ammenda.

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