AL VIA LE NUOVE ERBORISTERIE.

Passa alla Camera la legge che regolamenta il settore erboristico. Dopo 73 anni (l’ultima legge sul comparto, la 99/31, risale all’epoca fascista) le circa 500 aziende erboristiche di produzione italiane potranno contare su una nuova regolamentazione. Riconoscimento della professionalità del laureato in tecniche erboristiche, la definizione del prodotto erboristico e dell’erboristeria come negozio specialistico, un quadro legislativo puntuale finora non esistente. Queste le principali novità della nuova normativa. Si tratta di un punto di partenza e non di arrivo che però consideriamo nel suo complesso positivamente. Il comparto erboristico conta in Italia oltre 500 aziende di produzione di cui 300 da 1 a 5 dipendenti; 150 da 5 a 15; 50 oltre i 15. Nel complesso le erboristerie sono invece circa 4500. Un universo di piccoli produttori che consente una necessaria biodiversità produttiva, essenziale per ogni produzione che riguardi l’utilizzo di prodotti naturali. Non crediamo piacerebbe a nessuno bere un solo tipo di vino o mangiare un solo tipo di pane, consideriamo quindi fondamentale, per la qualità del prodotto erboristico, dare ai piccoli produttori la possibilità di continuare ad esistere e chiediamo ai legislatori di impegnarsi a tenere sempre in considerazione questa parte del mondo produttivo. La nuova legge in discussione in parlamento disciplina il riconoscimento delle professionalità, a cominciare dal laureato in tecniche erboristiche, un corso di laurea nato del 1996 e che però, ad oggi, non aveva nessun riconoscimento giuridico. A questa figura il testo approvato alla camera assegna ruoli specifici sia nella produzione che nella vendita. Si riconosce come responsabile di laboratorio anche l’erborista diplomato con la vecchia legge del 99/31, ossia un professionista che nel corso degli ultimi decenni, in assenza totale di normativa, ha contribuito alla crescita di questo settore. Le legge però, ha anche dei punti d’ombra o comunque da chiarire. Si attende, ad esempio, la tabella necessaria a stabilire quali piante possano far parte del prodotto erboristico. Vedremo come lavorerà la commissione preposta anche se lamentiamo l’inserimento in commissione stessa di un solo rappresentante dei produttori in luogo di due, uno per il mondo dell’Artigianato e uno per l’industria. Capitolo a parte merita la questione legata all’obbligo assegnato dalla legge all’erborista di preparare le tisane solo in laboratorio annesso o adiacente all’erboristeria, più o meno come i farmacisti. Una indicazione che appare eccessiva agli interessati che invece chiedono di identificare semplicemente uno spazio apposito in cui preparare le tisane, lasciando l’obbligo del laboratorio solo a coloro che vogliono fare preparazioni più complesse (capsule, tinture, oleoliti, ecc.. ). Altro punto delicato è quello dei requisiti tecnici e strutturali per i laboratori delle imprese produttrici da stabilire con un decreto attuativo. Requisiti che i produttori chiedono siano compatibili con le possibilità delle aziende. Ci appare inoltre inutilmente penalizzante l’obbligo della dicitura in etichetta prodotto erboristico seguita dalle parole, perciò senza attività terapeutica documentata in considerazione del fatto che se avesse attività terapeutica sarebbe un farmaco. Infine c’è la questione della necessaria armonizzazione della nuova normativa con la direttiva UE 46/2002 sugli integratori alimentare in fase di recepimento entro l’anno e di una circolare del ministero della salute, la 3/2002 che ne anticipa gli intenti. Nonostante il testo approvato sull’erboristeria escluda gli integratori alimentari sarà opportuno porsi il problema di quale possa essere il confine tra prodotto erboristico e integratore alimentare. Fonte e commenti: Centro Studi Casartigiani Napoli 081.554.53.65

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