Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni

Con Circolare n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2010 si forniscono chiarimenti in merito ai requisiti e alle modalità per beneficiare dell’esenzione del pagamento del canone rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Viene precisato che per poter fruire dell’esenzione gli interessati devono compilare, utilizzando un apposito modello, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il  31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza. Informazioni ed assistenza Patronato EASA-Casartigiani 081.554.53.65 (Lun, Merc, Ven ore 9.00-13.00)

 

 

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