VALUTAZIONE RISCHIO STRESS – LAVORO CORRELATO

Entro i primissimi del 2011, deve essere avviata l’attività di valutazione del rischio stress lavoro – correlato

L’adempimento in questione, che deve essere attivato da tutti gli imprenditori (a prescindere dall’attività svolta e dal numero degli addetti occupati), non deve pertanto essere necessariamente svolto ed esaurito entro il 31 dicembre 2010, ma è sufficiente che entro tale data l’azienda dimostri l’avvenuto inizio del processo di valutazione della sussistenza o meno dei fattori di rischio specifico.

Tale ulteriore passaggio costituisce un’integrazione della valutazione dei rischi (effettuata per legge ad opera del datore di lavoro), già da sempre presente in azienda, redatta a mezzo DVR / Documento di Valutazione dei Rischi ovvero predisposta in forma di autocertificazione (di norma, per le realtà fino a 10 addetti).

Nel dettaglio, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la valutazione in oggetto può essere articolata in due distinte fasi:

la prima, necessaria in tutti i casi (la cosiddetta “valutazione preliminare”); La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

eventi sentinella, quali ad esempio:

  1. indici infortunistici; 
  2. assenze per malattia;
  3. turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente;
  4. specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.

I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda);

fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio:

  1. ambiente di lavoro e attrezzature;
  2. carichi e ritmi di lavoro;
  3. orario di lavoro e turni;
  4. corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;

fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio:

  1. ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo;
  2. conflitti interpersonali al lavoro;
  3. evoluzione e sviluppo di carriera;
  4. comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase (per la quale è peraltro necessario il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei Rappresentanti dei Lavoratori Aziendali / Territoriali) possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

Ove da tale prima fase di valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR), redatto anche sotto forma di integrazione dell’autocertificazione della Valutazione del Rischio (per le Imprese fino a 10 addetti) ed a prevedere un piano di monitoraggio.

la seconda fase (eventuale), di intervento specifico, è da attivare solo nel caso in cui: – la valutazione preliminare di cui sopra riveli la presenza di elementi di rischio da stress lavoro-correlato e – le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. In tale fattispecie, diversamente dall’ipotesi che precede, la valutazione preliminare potrebbe evidenziare elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive.

 In questo caso, si procede alla pianificazione ed all’adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi definiti dalla stessa impresa, alla fase di valutazione successiva (cosiddetta “valutazione approfondita”). In tale seconda fase è quantomeno opportuno che l’impresa si avvalga del supporto di professionisti.

Assistenza e maggior informazioni presso le sedi Casartigiani 081.554.53.65

 

 

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