PrestO e Libretto Famiglia sostituiranno i voucher

I voucher potrebbero essere sostituiti da PrestO nelle attivitàdi impresa e nelle attività professionali per la remunerazione di “prestazionidi lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” che non possono eccedere ilimiti di importo stabiliti. Per i privati, invece, si prevede il LibrettoFamiglia acquistabile presso l’INPS o presso le Poste per retribuire piccolilavori domestici, prestazioni di assistenza domiciliare o di insegnamentoprivato supplementare. E’ quanto stabilisce l’emendamento al disegno di leggedi conversione della Manovra correttiva 2017, depositato in CommissioneBilancio alla Camera.

PrestO,acronimo di “Prestazione Occasionale”, è il nome con cuil’emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, cd. Manovra correttiva 2017, depositato in CommissioneBilancio alla Camera, identifica il nuovo strumento destinato a sostituire ivoucher nelle attività di impresa e professionali per la remunerazione di“prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” che nonpossono eccedere i limiti di importo stabiliti. Per i privati si prevede,invece, il Libretto Famiglia.

LibrettoFamiglia per i privati

IlLibretto Famiglia è acquistabile presso l’INPS o presso le Poste e destinato aretribuire
1) piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o condisabilità;
3) insegnamento privato supplementare.
Per le famiglie la prestazione sarà retribuita con buoni orari dal valore di 12euro, a cui si andrebbero a sottrarre i contributi a carico del lavoratore(1,65 all’INPS, 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni). Entro il terzogiorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il capo-famigliadeve comunicare, tramite l’apposita piattaforma istituita presso l’INPS, i datiidentificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento ela durata della prestazione, “nonché ogni altra informazione necessaria aifine della gestione del rapporto”.


PrestO per le imprese

Per le imprese verrebbe, invece, istituita una formacontrattuale semplificata, in sigla PrestO, gestita anch’essa tramite unapiattaforma telematica curata dall’INPS.
Possono accedere le imprese che non occupano più di 5 dipendenti a tempoindeterminato con tetto massimo complessivo – per il datore di lavoro – di5.000 euro annui, tetto elevabile a 6.250 euro, se la prestazione è resa dapensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università,disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altri sussidi disostegno. Il contratto non può essere utilizzato in edilizia.
Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro,salvo che in agricoltura ove peraltro operano diverse limitazioni.


Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestioneseparata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso e il premiodell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,nella misura del 3,5 per cento del compenso.


PrestO potrà essere usato anche dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito diprogetti speciali per soggetti deboli, per lo svolgimento di lavori diemergenza o di solidarietà, per l’organizzazione di manifestazioni sociali,sportive, culturali.
Le aziende, anche tramite gli intermediari di cui alla legge n. 12/79, devonotrasmettere, attraverso la piattaforma INPS o tramite contact center, almeno 1ora prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione con i dati anagraficie identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione,l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e termine dellaprestazione, il compenso pattuito, “in misura non inferiore a 36 euro, perprestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative” nell’arco dellagiornata. Terminata la procedura, l’azienda riceve notifica tramite sms o mail.


In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascunlavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in unanno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.Confermata anche la sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione,da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui siaccerta la violazione.


Per il lavoratore è fissato il tetto di 2.500 euro annui con lo stesso datoredi lavoro e non deve avere in corso o cessato da meno di sei mesi un rapportodi lavoro subordinato o una collaborazione con quel datore.
L’importo non è soggetto a tassazione e non inficia lo stato di disoccupazione.Nei confronti del lavoratore deve essere rispettato il diritto alle pause e airiposi, giornaliero e settimanale. Ovviamente non si parla di altri istituti,quali ferie, malattia e maternità perché comunque non si tratta di un contrattodi lavoro subordinato, ma di una misura che dovrebbe essere utilizzata per esigenzemarginali nell’organizzazione del lavoro caratterizzate, appunto,dall’occasionalità.

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