LAVORATORI IN NERO: Maxisanzione

Tra le molte novità introdotte dal “Collegato lavoro”, (L. n. 183/2010), una serie di misure finalizzate al contrasto del lavoro sommerso, vi è una sanzione amministrativa da 1.500 a 12 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, con l’aggiunta di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per i datori di lavoro privati che non trasmettessero la comunicazione preventiva di assunzione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n.38, è intervenuto a fornire chiarimenti in materia di maxisanzione.

La Circolare ribadisce la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della “maxisanzione”, in quanto questa non sostituisce ma va a sommarsi a quanto già previsto dalla normativa nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative all’ instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico ecc).

Presupposto per l’individuazione del lavoro sommerso è l’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

 

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