Versamento dell’Iva solo dopo l’incasso: a riconoscere a imprese e professionisti questo importante principio è stato un decreto del ministero dell’Economia. L’Iva sulle fatture emesse dovrà essere pagata solo se effettivamente incassata o al più tardi entro un anno dall’operazione.
A partire dal prossimo 1° dicembre sarà possibile optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa. Ogni impresa o lavoratore autonomo non sarà più costretto in futuro ad anticipare il versamento dell’Iva anche nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. L’Iva, in buona sostanza, diverrà esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo. Per le imprese, il riconoscimento a un diritto sacrosanto, già peraltro previsto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
A prevederlo, un nuovo importante provvedimento varato dal Governo (decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/10/2012, che dà attuazione alle disposizioni dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012).
Per Casartigiani Napoli la misura dovrebbe portare benefici immediati e concreti, perché quando entrerà in vigore questo nuovo regime le imprese non saranno più costrette a chiedere prestiti o a rischiare esecuzioni forzate da parte di Equitalia per versamenti di Iva relativi a fatture non pagate.
La possibilità di optare per il regime di Iva per cassa si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nel regime d’impresa, arte o professione. All’opzione per l’Iva per cassa si accompagna lo spostamento della detrazione dell’Iva sugli acquisti al momento del pagamento del relativo corrispettivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
L’Iva sulle fatture emesse dovrà essere pagata solo se effettivamente incassata o al più tardi entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. L’Iva sulle fatture ricevute dai fornitori potrà essere detratta solo dopo aver pagato la relativa fattura o al più tardi entro un anno dall’operazione.
Trattandosi di un’opzione, servirà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definirne le modalità di esercizio.
La fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione soggetta a liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con la L. 07/08/2012 n. 134”.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio politiche fiscali di Casartigiani Napoli 081.554.53.65 – 081.26.48.43