ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La legge prevede che sarà obbligatorio (con limiti e procedure da stabilire) riportare in etichetta A) l’indicazione del luogo di origine o provenienza, che per i prodotti trasformati è il luogo dov’è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e B) il luogo di coltivazione o allevamento della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione/produzione del prodotto.

Entro 60 giorni (quindi entro la metà di marzo 2011) dovranno essere emanati decreti attuativi nei quali saranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria del luogo d’origine nonché il requisito della prevalenza della materia prima.

Trascorsi 90 giorni dalla entrata in vigore dei decreti attuativi (in pratica fine giugno 2011) scatterà l’obbligo.

Prodotti etichettati anteriormente a questa data, e privi dell’etichetta obbligatoria di provenienza potranno essere commercializzati per altri 180 giorni.

 

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