OBBLIGHI PUBBLICITARI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – AIUTI DI STATO

OBBLIGHI PUBBLICITARI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – AIUTI DI STATO

La Legge n° 124/2017 subordina l’eventuale percezione di “ contribuzione pubblica” a particolari obblighi informativi previsti all’art. 1, commi da 125 a 129.

Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza.

Entro il 30 Giugno di ogni anno.

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 (compila, timbra, firma e rinvia il modello a: segreteria@casartigiani.napoli.it)  

La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre escluse dall’obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.  Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per chi viola all’adempimento dell’obbligo di trasparenza, dall’1/1/2022 scattano le sanzioni, pari all’1% di quanto ricevuto e non segnalato (con un minimo pari a € 2.000).

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

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