Regolamento servizi dalla bilateralità

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

Versamenti all’Ente

A partire dal 1° luglio 2010, in virtù degli accordi collettivi sottoscritti nazionalmente tra le Parti sociali, le imprese sono tenute a versare una quota omnicomprensiva pari ad € 125,00 annui per ogni dipendente.

Tale quota sarà frazionata in 12 quote mensili pari ad € 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza. Si considerano per intero gli assunti od i licenziati nel corso del mese.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate. L’impresa, con l’adesione alla bilateralità “EBNA“ottempera ai relativi obblighi contrattuali, e assolve ogni suo obbligo, in materia, nei confronti dei lavoratori.

 

Requisiti per l’accesso alle prestazioni

Usufruiscono delle prestazioni e dei servizi della bilateralità, le imprese Artigiane, e le imprese che adottano i CCNL sottoscritti dai Soci fondatori dell’Ente, anche in forma cooperativa ed i consorzi di cui alla normativa vigente che effettuano il regolare versamento dei contributi all’Ente, per i relativi lavoratori dipendenti, da almeno 12 mesi. ovvero avere 12 mesi di regolarità di versamento alla data di presentazione dell’istanza tendente a chiedere la provvidenza.

L’impresa dovrà altresì essere in regola con il versamento San.Arti (Sanità Integrativa), pari a 10,42 euro per ciascun dipendente in forza al mese (cod. Art1).

Sono escluse le imprese edili e quelle di Autotrasporto Conto Terzi. Le cooperative Artigiane sono tenute al versamento dei soci lavoratori.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese ed i relativi dipendenti in regola con i versamenti da almeno un anno. I modelli di versamento dovranno essere allegati alla domanda. Gli atti e le copie dei documenti prodotti per copia conforme, a corredo delle istanze di contributo, dovranno essere firmate per copia conforme all’originale dal titolare o dal consulente abilitato con allegata copia del documento di riconoscimento del titolare o del consulente. Inoltre all’atto della presentazione dell’istanza di contributo alla domanda andrà allegata un certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, la dimostrazione dell’applicazione dei CCNL sottoscritti dai Soci fondatori (solo per i contributi alle imprese), una fotocopia del documento di identità del richiedente, e l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy.

L’erogazione di tutte le prestazioni, benefici e sussidi dell’Ente potrà avvenire solamente nei limiti di disponibilità dei fondi specifici esistenti. Nel caso in cui l’importo stanziato fosse insufficiente a coprire l’intero ammontare delle richieste ritenute valide, le agevolazioni saranno suddivise proporzionalmente fra tutte le richieste.

 

Massimali ed esclusioni

Tutte le domande relative alle richieste per i fondi della Carta dei Servizi, ad esclusione di Eventi Eccezionali, Disoccupazione e Sospensione dovranno pervenire all’Ente tra il 1° gennaio e l’ultimo giorno di febbraio del successivo anno in cui è intervenuta la spesa/evento di cui si chiede il contributo. Il tetto massimo che il titolare e ogni dipendente potrà ricevere entro l’annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo gli Eventi Eccezionali, Disoccupazione, e Sospensione, non potrà superare l’importo di € 3.000,00.

Maggiori informazioni: Casartigiani 081.554.53.65

 

 

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