Lo stage
Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile! Ad aiutare i tanti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, c’è oggi lo stage. Un periodo di formazione in aziende, appartenenti a qualsiasi settore, può essere l’occasione per offrire a chi lo compie un’esperienza lavorativa e la possibilità di acquisire quelle specifiche competenze utili per il futuro. Contribuendo così ad arricchire il curriculum vitae del giovane stagista. L’importanza di questa esperienza è stata riconosciuta dallo stesso Ministero del Lavoro che, ai fini della riforma del collocamento, ha attribuito allo stage il valore di “credito formativo”.
Gli argomenti trattati qui di seguito:
- Il Tutor,
- Chi promuove l’iniziativa;
- I doveri dello stagista;
- Cosa sono i crediti formativi;
- Soggetti e durata.
Il Tutor
L’ente promotore affida ad ogni stagista un tutor, un professionista dell’azienda che deve vigilare affinché sia garantita l’effettiva formazione a cui è diretta tale esperienza. A questo scopo, durante tutto il periodo di svolgimento dello stage, il tutor deve valutare l’efficienza dell’esperienza svolta dal tirocinante, mantenendo un contatto diretto e personale con il soggetto a lui affidato. Infine deve definire tutti gli aspetti operativi: il periodo e l’orario, la serietà dello stagista e dell’azienda
Chi promuove l’iniziativa
Solo specifiche tipologie di enti possono promuovere uno stage, mentre tutti gli altri soggetti per farlo devono ricorrere all’aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.
Enti promotori sono:
- Agenzie regionali per l’impiego.
- Strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni.
- Università e istituti di istruzione universitaria.
- Provveditorati agli studi.
- Scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale.
- Centri pubblici di formazione e/o orientamento.
- Centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE).
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali.
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni.
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Solo questi enti possono promuovere gli stage, perché si tratta di un momento importante nella vita formativa dello stagista, per la prima volta impegnato in una esperienza lavorativa. Questi enti determinati e non altri, devono infatti gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage, attraverso la predisposizione della convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia utile e in linea con le normative.
Gli enti promotori nello specifico, oltre a predisporre e stipulare la convenzione di stage (DM 142/1998, art. 4, cap. 2), devono innanzitutto avviare il progetto formativo e di orientamento (DM 14271998, art. 4, cap. 2), comunicare alle Regioni, all’ispettorato del lavoro e alle rappresentanze sindacali l’istituzione del tirocinio. Affinché al tirocinante venga garantito lo stesso trattamento previdenziale riservato ai lavoratori, l’ente stipulante deve assicurare, presso l’Inail, gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Per le strutture pubbliche di collocamento invece spetta al datore di lavoro il pagamento delle assicurazioni (DM 142/1998, art. 3, cap. 1). L’assicurazione è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera.
I doveri dello stagista
Durante lo svolgimento del tirocinio, lo stagista è obbligato ad assumere un comportamento conforme all’impegno assunto in azienda. In particolare il modello del “progetto formativo e di orientamento”, allegato al DM n. 14271998, obbliga il tirocinante a:
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualunque esigenza di tipo organizzativo o per altre ipotesi.
- Rispettare il dovere di riservatezza sui processi produttivi, sui prodotti o su altre notizie inerenti all’azienda, conosciute sia durante che dopo il tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
Cosa sono i crediti formativi
Per tradurre in termini pratici e vantaggiosi l’esperienza dello stage, è stato introdotto un metodo per convertirla in punteggio di diploma per gli studenti del quinto anno di scuola media superiore, di esame, o di laurea per gli studenti universitari, fino ad arrivare alla sostituzione di un esame universitario. Questo strumento è appunto il “credito formativo“.
Si tratta di certificare che l’esperienza svolta, attraverso lo stage, vada ad integrare le conoscenze acquisite nell’arco degli studi, completandole ed arricchendole.
I singoli atenei universitari sono liberi di valutare come operare la conversione dell’esperienza lavorativa in termini didattici, le scuole medie superiori, invece devono attenersi alle regole dettate dal DPR n.323/1998, DM n. 34/1999 e DM n. 142/1998.
Soggetti e durata
Il soggetto che si mette alla prova attraverso lo svolgimento dello stage, può usufruire dell’insegnamento che gli verrà dato per una durata variabile. L’art. 7 del decreto ministeriale 142/1998, infatti, dispone la durata del tirocinio a seconda del livello dello studente; vediamo nel dettaglio:
Soggetti fruitori
Durata massima (in mesi)
Studenti scuola secondaria 4
Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea 6
Allievi degli Istituti professionali di Stato 6
Lavoratori inoccupati (o occupati a tempo parziale fino a d un massimo di 20 ore) e disoccupati 6
Studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi 12
Studenti che frequentano dottorati di ricerca 12
Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 12
Persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e sensoriali) 24
In caso si verifichino casi particolari il tirocinio può essere interrotto; durante questa pausa naturalmente lo stage è sospeso e riprenderà poi a decorrere una volta che la situazione sarà risolta. Tali interruzioni e riprese dello stage dovranno essere comunicate obbligatoriamente agli organi preposti al controllo del regolare svolgimento del tirocinio. Le cause di interruzione possono essere determinate da:
- svolgimento del servizio militare o civile
- astensione obbligatoria per maternità.
Sia lo stagista che l’azienda possono interrompere in ogni momento questa esperienza, senza nessun vincolo. Non è infatti previsto l’obbligo del preavviso, ma è obbligatoria la comunicazione di avvenuta conclusione dello stage all’ente promotore.