L’assegno ordinario di invalidita’
L’assegno ordinario di invalidita’ può essere richiesto all’Inps dalle persone che hanno una capacità lavorativa ridotta di almeno 1/3. Per poter ottenere l’assegno, è necessario aver versato almeno cinque anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio precedente la domanda. L’anzianità contributiva non è necessaria se l’invalidità è stata conseguita per cause di servizio o se non si ha diritto a prestazioni derivati da assicurazioni contro infortuni per lo stesso evento.
L’assegno di invalidita’ è di importo variabile secondo il reddito, è temporaneo, è compatibile con altre attività lavorative ed ha durata triennale. Se l’invalidità permane, può essere rinnovato su richiesta. Dopo due rinnovi consecutivi, l’assegno diventa permanente.
Per richiedere l’assegno è necessario presentare una domanda all’Inps direttamente o tramite un ente di patronato, presentando uno specifico certificato del medico curante.
L’assegno è incumulabile con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se quest’ultima è però di importo inferiore all’assegno, l’invalido ha diritto alla differenza fra i due trattamenti.
Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro. Inoltre, grazie a varie pronunce giurisprudenziali, ed al definitivo riconoscimento da parte dell’Inps, può trasformarsi in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di legge.
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