Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia, spetta al raggiungimento dell’eta’ pensionabile o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’ e/o servizio. Un traguardo importante nella disciplina di questo trattamento previdenziale è stato senato con la legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001).

Dal 1° gennaio 2001 è infatti entrato a regime il requisito minimo contributivo dei 20 anni, per la pensione di vecchiaia “retributiva”. Inoltre è stata introdotta la pensione “contributiva”, per la quale può maturarsi il requisito minimo contributivo di cinque anni. La pensione di vecchiaia viene liquidata attraverso due diversi sistemi di calcolo: uno “retributivo” e l’altro “contributivo“. Questa nuova forma di pensione, denominata “pensione di vecchiaia”, introdotta nei confronti di chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996, privo di contribuzione precedente, oppure di chi opterà per il sistema di calcolo esclusivamente contributivo, è destinata ad assorbire sia la pensione di vecchiaia “retributiva” e di vecchiaia anticipata, sia la pensione di anzianita’.

I requisiti dell’età pensionabile e del minimo assicurativo e contributivo non sono stati modificati dalla legge di riforma 335/95 (riforma Dini) e neppure dalla legge 449/97 (riforma Prodi). Scatta il diritto alla pensione di vecchiaia “retributiva” quando si verificano congiuntamente tre requisiti: età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), requisiti minimi assicurativi e contributivi (20 anni dal 1° gennaio 2001) cessazione dell’attività lavorativa dipendente sia in Italia che all’estero.

L’età richiesta per usufruire della pensione di vecchiaia “contributiva” va dai 57 anni ai 65 anni, ma è possibile accedervi anche prima, purchè si raggiunga un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. Il requisito minimo contributivo è di 5 anni di contribuzione effettiva. Inoltre l’importo da liquidare deve essere pari o superiore ad 1,2 volte quello dell’assegno sociale, nel caso in cui si faccia richiesta di pensione prima dei 65 anni di età.

La decorrenza della pensione di vecchiaia scatta dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei relativi requisiti. Nella quasi generalità dei casi, però, la decorrenza, su scelta dell’interessato, viene stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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