Conil decreto direttorialedel 22 aprile 2016 – pubblicato sul sito del Ministero delloSviluppo Economico il 4 maggio 2016 – sono state dettate le disposizioni per l’applicazionedelle misure compensative al fine del riconoscimento della qualificheprofessionali in relazione alle attività di installazione di impiantitecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica, di cui alle lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Qualoranon risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dellequalifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adeguadeterminate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguitodell’adesione di Bulgaria e Romania), il riconoscimento può esseresubordinato al compimento di un tirocinio di adattamento nonsuperiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta delrichiedente.
Neicasi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggettialla disciplina dell’art. 49 (Riconoscimentotitoli abilitanti all’esercizio delle professioni) delD.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286), la misura compensativaconsiste esclusivamente nella prova attitudinale.
Laprova attitudinale, prevista dall’art. 23, comma 2 delD.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova pratica e teorica, e in una provaorale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite aisensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia disicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività diautoriparazione), e verterà sulle materie indicate all’art. 2del presente decreto.
L’esameteorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmentecompetente, la quale dovrà curare l’istituzione delle relative sessioni d’esamedinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.
La Regionepuò avvalersi di rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e difunzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento,consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni,dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall’autoritàregionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencatenell’articolo 2, comma 1, del presente decreto.
A conclusione del periodo stabilito,la struttura presso cui il tirocinio si è svolto dovrà comunicare l’esito conapposito verbale all’autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministerodello Sviluppo Economico.
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