A decorrere dal 2 gennaio e per la durata complessiva di sessanta giorni avranno inizio i saldi invernali, che secondo la definizione normativa riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Al riguardo appare opportuno ricordare che:
- l’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell’esercizio commerciale;
- le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo;
- la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimessa alla discrezionalità del negoziante; in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante;
- per i pagamenti con moneta elettronica si evidenzia che i negozianti convenzionati con carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi, così come è ammesso il pagamento a mezzo bancomat.