A partire dal 1° luglio gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi trascorsi 90 giorni dalla notifica. Il contribuente può far ricorso e chiedere al giudice la sospensiva dell’azione esecutiva.

 Il problema è che, in base al Dl Sviluppo, se tale sospensiva non viene decisa dal giudice entro 120 giorni, Equitalia può comunque procedere al recupero forzato delle somme.

Sarebbe di fatto la reintroduzione del principio del solve et repete, già dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale nel 1961.

Va infatti evidenziato che tempi medi di pronuncia delle commissioni tributarie provinciali sulle richieste di sospensione sono superiori a 6 mesi e vi è una elevata variabilità di tali tempi, tra le varie commissioni tributarie provinciali.

Inoltre, in circa la metà dei casi le richieste di sospensiva sono accolte dal giudice. Questa norma lede l’elementare diritto del contribuente ad una giusta difesa, peggiora il rapporto tra contribuente ed amministrazione fiscale ed è assolutamente inaccettabile.

E’ quindi necessario prevedere espressamente che l’azione esecutiva rimanga sospesa fino a quando il giudice non si sia pronunciato sull’eventuale istanza di sospensiva.

notizia dal sito nazionale Casartigiani www.casartigiani.org

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