ESTETICA: lampade abbronzanti

La CEI Comitato Elettrotecnico Italiano ha adottato la norma 60335-2-27/A1 relativa alla sicurezza degli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare, recependo senza modifiche il testo elaborato dal CENELEC su mandato della Commissione Europea.

Tale norma, già in vigore, contiene precise indicazioni per i costruttori di apparecchiature, tra le quali alcune riguardano specificatamente i limiti di utilizzo da comunicare agli acquirenti delle lampade e che i Centri sono, quindi tenute a rispettare.

Si tratta, in particolare, del divieto assoluto di utilizzo delle apparecchiature UV da parte dei seguenti soggetti:

  • persone che non abbiano compiuti i 18 anni;
  • persone che soffrono di scottature solari;
  • persone che non riescono ad abbronzarsi oppure che non possono abbronzarsi senza scottarsi quando si espongono al sole;
  • persone che si scottano con facilità quando si espongono al sole;
  • persone che hanno predisposizione alle lentiggini;
  • persone che hanno più di 20 (venti) nei di qualsiasi dimensione sul corpo;
  • persone che presentano nei atipici (si definiscono nei aticipi quelli asimmetrici con diametro superiore a 5 mm con pigmentazione e bordi irregolari, in caso di dubbio consultare il medico);
  • persone che soffrono o che hanno sofferto in precedenza di tumore alla pelle o che sono ad esso predisposte;
  • persone con una storia familiare di melanoma.

La norma indica, inoltre, che le esposizioni non devono superare la dose minima eritemica (MED) personale e che, nel caso in cui compaia un eritema (arrossamento della pelle) dopo ore da una qualsiasi esposizione, devono essere evitate ulteriori esposizioni per una settimana, solo successivamente il programma di esposizione può essere eventualmente ripreso dalla fase iniziale.

Gli apparecchi UV non devono essere usati senza il parere del medico se ci sono effetti imprevisti, quali il prurito, entro le 48 ore dalla prima sessione.

A fronte dell’attenzione dedicata all’argomento a livello europeo, si raccomanda ai soggetti in indirizzo di veicolare in modo capillare le informazioni di cui sopra, ribadendo l’obbligatorietà della presenza dell’estetista in qualunque struttura metta a disposizione lampade UV.

Si raccomanda infine, in caso di acquisto di lampade UV usate, di richiedere la conformità di tali apparecchiature alle modifiche di cui alla norma citata (CEI EN 60335-2.27/A1).

Schede tecnico-informative apparecchiature per estetica

A fronte di un parere del Consiglio Superiore della Sanità in relazione alle schede relative alle apparecchiature ad uso estetico ex articolo 10 legge 1/90, il Ministero della Salute ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere le proprie valutazioni.

Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di coinvolgere Casartigiani unitamente ai costruttori di lampade nella stesura di un documento che contenesse le opportune controindicazioni rispetto alle schede tecniche interessate da “parere non favorevole” o da “proposte di modifica”.

Oltre alla revisione delle schede dal punto di vista delle caratteristiche costruttive degli apparecchi, il documento prodotto contiene la precisazione che per talune apparecchiature le norme di riferimento saranno suscettibili di un necessario aggiornamento non appena verranno recepite quelle in corso di elaborazione e definizione a livello europeo (doc.61 (Sec) 1668).

Attualmente questo documento europeo è in fase di “messa a punto” editoriale e verrà successivamente divulgato in forma di “inchiesta pubblica”.

E’ stata infine evidenziata l’imprescindibilità della professionalità ed esperienza dell’estetista ai fini del corretto utilizzo dei macchinari stessi e sottolineata l’esigenza di pervenire all’organizzazione di una specializzazione mirata – proposta da lungo tempo avanzata dalle organizzazioni nazionali di categoria del settore estetico – per tutte quelle apparecchiature per le quali siano richieste competenze e conoscenze particolari, attraverso la definizione di una sorta di “protocollo formativo unificato” che supporti l’estetista nello sviluppo e qualificazione della propria attività.

 

 

 

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